Non è necessario l'errore in buona fede per la domanda di rimborso ex art. 38/602

Sentenza Cassazione n. 15211 del 30.5.2023




Sentenza giudiziaria: Il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne in linea di principio la restituzione nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo ciò precluso dalla mancanza di una dichiarazione integrativa e non avendo tale comportamento valore di una scelta negoziale e volontaria. Anche in caso di comportamento doloso, consistente nella falsificazione dei dati contabili dell'impresa, è ammessa la domanda di rimborso delle conseguenti maggiori imposte versate, non essendo necessario il requisito di un errore scusabile del contribuente.



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Avvocato Alessandro Trivoli a Roma
Alessandro Trivoli

Avvocato Tributarista