Avvocato Alessandro Trivoli a Roma

Alessandro Trivoli

Avvocato Tributarista

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Non è necessario l'errore in buona fede per la domanda di rimborso ex art. 38/602

Sentenza Cassazione n. 15211 del 30.5.2023

Sentenza giudiziaria:

Il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne in linea di principio la restituzione nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo ciò precluso dalla mancanza di una dichiarazione integrativa e non avendo tale comportamento valore di una scelta negoziale e volontaria. Anche in caso di comportamento doloso, consistente nella falsificazione dei dati contabili dell'impresa, è ammessa la domanda di rimborso delle conseguenti maggiori imposte versate, non essendo necessario il requisito di un errore scusabile del contribuente.


Avv. Alessandro Trivoli - Avvocato Tributarista

Trivoli & Associati è uno studio di consulenza tributaria, formato da avvocati e commercialisti. In particolare i nostri avvocati cassazionisti (al momento tre) sono specializzati nei giudizi di cassazione in ogni settore del diritto tributario. Abbiamo anche avuto esperienza vittoriosa in Corte Costituzionale. A richiesta possiamo fornire varie sentenze di Cassazione in cui abbiamo patrocinato con esito favorevole (per importi spesso molto considerevoli)




Alessandro Trivoli

Esperienza


Diritto tributario

Il diritto tributario è la nostra specializzazione da più di 50 anni. La nostra clientela è composta prevalentemente da società multinazionali e società di medie dimensioni. Abbiamo esperienza specifica nell'assistenza alla redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, nelle procedure di patent box, nell'assistenza alle verifiche fiscali e nel successivo contenzioso, sino al grado di Cassazione e della Corte Costituzionale.


Cassazione

Trivoli & Associati ha una nutrita esperienza di giudizi in Cassazione, sia in casi in cui abbiamo seguito anche i gradi di merito, sia in casi in cui i gradi di merito erano stati seguiti da altri professionisti. Abbiamo inoltre esperienza, con esito favorevole, sia alle Sezioni Unite della Cassazione, che in Corte Costituzionale


Diritto commerciale e societario

Trivoli & Associati si occupa di diritto commerciale e societario per gli aspetti di interesse alla propria specializzazione primaria che è il diritto tributario


Altre categorie:

Fallimento e proc. concorsuali, Contratti.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Non è necessario l'errore in buona fede per la domanda di rimborso ex art. 38/602

Sentenza Cassazione n. 15211 del 30.5.2023

Il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne in linea di principio la restituzione nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo ciò precluso dalla mancanza di una dichiarazione integrativa e non avendo tale comportamento valore di una scelta negoziale e volontaria. Anche in caso di comportamento doloso, consistente nella falsificazione dei dati contabili dell'impresa, è ammessa la domanda di rimborso delle conseguenti maggiori imposte versate, non essendo necessario il requisito di un errore scusabile del contribuente.

Sentenza giudiziaria

La Cassazione a Sezioni Unite rimette questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 DPR 601

Sentenza Cassazione SSUU 11373 del 2015

La Corte, a sezioni unite dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.p.r. 01/1973, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

Sentenza giudiziaria

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15 DPR 601

Sentenza n. 242 del 2017 - Corte Costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Lo studio

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