Sentenza giudiziaria:
Giudizio di responsabilità avviato dalla Procura regionale contro OMISSIS per danno erariale così quantificato: € 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, € 1.000,00 quale danno da disservizio, € 8.000,00 per danno all’immagine. Si costituiva in giudizio OMISSIS eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità della domanda risarcitoria inerente il presunto danno all’immagine, per carenza dei presupposti di legge (nello specifico: mancanza di una sentenza penale di condanna del convenuto per uno dei reati di cui all’art. 7 della Legge 97/2001, ai sensi del disposto dell’art. 17, comma 30 ter, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009, come modificato dall’art. 1 del DL 103/2009, convertito con Legge di conversione 03 ottobre 2009 n. 141).
Veniva altresì contestata l’esistenza (la modesta risonanza mediatica dell'episodio non era sufficiente per ritenere provato il clamor fori) nonché la quantificazione del danno all’immagine (mediante l'erronea applicazione dell’art. 1 comma 62^ della L. n. 190/2012, trattandosi di vicenda occorsa prima della sua entrata in vigore). Nel merito, si evidenziava come nella specie non vi fosse alcun danno o, quantomeno, non certo nella misura quantificata dalla Procura regionale (l'Amministrazione comunale non aveva patito alcun danno, fruendo anzi delle prestazioni lavorative del convenuto anche nel periodo oggetto di addebito). Infine, si deduceva l'inefficacia, nel giudizio di responsabilità amministrativa, della sentenza di patteggiamento non essendo contenuto in essa un accertamento invincibile di responsabilità.