Sentenza giudiziaria:
La Società OMISSIS proponeva opposizione al precetto notificatole dal Fallimento OMISSIS deducendo la mancanza di procura alle liti e dell’attestazione di conformità nella relazione di notificazione. Resisteva parte opposta, rappresentando l'infondatezza di entrambi i moti di opposizione. Il Giudice, a seguito dell’avvenuto pagamento in corso di causa della somma portata nel precetto ad opera dell’opponente, dichiarava cessata la materia del contendere con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale (nel merito, le censure di controparte erano comunque infondate).