Avvocato Alessandro Zanelli a Gambettola

Alessandro Zanelli

Avvocato esperto in diritto civile e amministrativo


Informazioni generali

L'avvocato Alessandro Zanelli opera prevalentemente nell'ambito del diritto civile e del diritto amministrativo offrendo, a privati ed aziende, servizi di consulenza ed assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale). Attraverso rapporti di collaborazione con altri professionisti specializzati nell’ambito del diritto del lavoro e del diritto penale, è in grado di fornire assistenza anche in tali ambiti. Titolare unico dello studio legale, segue di persona le varie pratiche coltivando un rapporto diretto con i clienti.

Esperienza


Diritto civile

Forte esperienza maturata dal 2005 ad oggi (prima come praticante, poi come collaboratore di studio ed infine quale libero professionista) in tutti i campi del diritto civile.


Diritto amministrativo

Forte esperienza maturata dal 2005 ad oggi, prima come praticante presso lo studio legale amministrativo De Bellis di Cesena, poi come collaboratore presso l'avvocato Luigino Biagini di Rimini, noto amministrativista. Assistenza e consulenza in tutti gli ambiti del diritto pubblico.


Tutela degli anziani

Esperienza e professionalità nella tutela dei soggetti deboli (tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno).


Altre categorie:

Diritto tributario, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto agrario, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto del lavoro, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

"Condanna al risarcimento del danno erariale in favore di una P.A. in misura sensibilmente ridotta rispetto alle richieste della Procura Regionale"

"Sentenza depositata in data 08/11/2016 n. 171/16/R - Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna"

Giudizio di responsabilità avviato dalla Procura regionale contro OMISSIS per danno erariale così quantificato: € 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, € 1.000,00 quale danno da disservizio, € 8.000,00 per danno all’immagine. Si costituiva in giudizio OMISSIS eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità della domanda risarcitoria inerente il presunto danno all’immagine, per carenza dei presupposti di legge (nello specifico: mancanza di una sentenza penale di condanna del convenuto per uno dei reati di cui all’art. 7 della Legge 97/2001, ai sensi del disposto dell’art. 17, comma 30 ter, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009, come modificato dall’art. 1 del DL 103/2009, convertito con Legge di conversione 03 ottobre 2009 n. 141). Veniva altresì contestata l’esistenza (la modesta risonanza mediatica dell'episodio non era sufficiente per ritenere provato il clamor fori) nonché la quantificazione del danno all’immagine (mediante l'erronea applicazione dell’art. 1 comma 62^ della L. n. 190/2012, trattandosi di vicenda occorsa prima della sua entrata in vigore). Nel merito, si evidenziava come nella specie non vi fosse alcun danno o, quantomeno, non certo nella misura quantificata dalla Procura regionale (l'Amministrazione comunale non aveva patito alcun danno, fruendo anzi delle prestazioni lavorative del convenuto anche nel periodo oggetto di addebito). Infine, si deduceva l'inefficacia, nel giudizio di responsabilità amministrativa, della sentenza di patteggiamento non essendo contenuto in essa un accertamento invincibile di responsabilità.

Sentenza giudiziaria

"Cessata materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese legali"

"Sentenza del 23/12/2019 n. 1127 - Tribunale Ordinario di Forlì"

La Società OMISSIS proponeva opposizione al precetto notificatole dal Fallimento OMISSIS deducendo la mancanza di procura alle liti e dell’attestazione di conformità nella relazione di notificazione. Resisteva parte opposta, rappresentando l'infondatezza di entrambi i moti di opposizione. Il Giudice, a seguito dell’avvenuto pagamento in corso di causa della somma portata nel precetto ad opera dell’opponente, dichiarava cessata la materia del contendere con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale (nel merito, le censure di controparte erano comunque infondate).

Sentenza giudiziaria

"Accoglimento azione di inefficacia ex art. 44 legge fallimentare"

"Ordinanza repertorio 517/18 del 01/03/2018 - Tribunale Ordinario di Forlì"

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Fallimento OMISSIS proponeva contro la Società ALFA domanda di inefficacia, ai sensi dell’art. 44 L. Fall., del pagamento della somma di €.80.000,00 effettuato da BETA S.r.l. in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS anteriormente alla dichiarazione di fallimento della debitrice esecutata, chiedendo la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, del pagamento in oggetto con condanna della Società ALFA a versare in restituzione alla ricorrente la predetta somma. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale insisteva per il rigetto della pretesa avversaria. Il Giudice, accogliendo totalmente le conclusioni della Curatela, dichiarava inefficace l'avvenuto pagamento e condannava controparte alla restituzione del relativo importo oltre alla rifusione delle spese di lite.

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Lo studio

Alessandro Zanelli
Viale Carducci 23/25
Gambettola (FC)

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