Pubblicazione legale:
La controversia relativa il rifiuto di trascrizione del provvedimento estero di costituzione dello status filiationis ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento estero nel nostro ordinamento, ovvero il rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio e la non violazione del limite dell’ordine pubblico. Il rito applicabile è delineato dall’art. 67 l. 218/1995 e dall’art. 30 D.lgs n. 150 del 2011 e la competenza di tali controversie è assoggettata in unico grado alla Corte d’Appello del luogo di attuazione o esecuzione ai sensi dell’art. 67 della Legge n. 218/1995.
Il provvedimento di adozione piena emesso dal Giudice straniero in favore del partner del genitore biologico del minore nato dall’estero è delibabile e trascrivibile in Italia in presenza dei requisiti stabiliti dagli artt. 64 ss. e 67 della legge n. 218 del 1995 – tenuto conto del principio del “best interest of the child” alla continuità dello status di figlio – solo laddove sia possibile escludere, anche in via presuntiva, la presenza dell’accordo di gestazione per altri, vietato dall’ordinamento italiano. Nel caso di specie il ricorso a tale pratica di procreazione è stato escluso per: l’identità nota della madre del minore, la sua pregressa condizione di genitrice di altri figli, il risalente rapporto tra la madre biologica e la coppia omoaffettiva e la regolarità dei contatti e delle frequentazioni tra due famiglie.
A cura dell’Avv. Alessia Lorenzi
Fonte: AIAF LAZIO - leggi l'articolo