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Secondary meaning e profili probatori

Scritto da: Alessio Chiabotto - Giurisprudenza Italiana/Utet - Dicembre 2016




Pubblicazione legale: Secondary meaning e profili probatori - Giurisprudenza Italiana/Utet - Dicembre 2016 La decisione qui pubblicata esclude che, nel caso di un marchio originariamente privo di capacità distintiva, la presunzione di validità del marchio registrato esoneri il titolare dall’onere di provare l’acquisizione del significato secondario. La Corte di cassazione fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in merito all’oggetto della prova dell’acquisizione del secondary meaning e in materia di strumenti idonei a provare l’avvenuta secondarizzazione del segno.

Fonte: Giurisprudenza Italiana/Utet - Dicembre 2016 - leggi l'articolo



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Alessio Chiabotto

Avvocato