Pubblicazione legale:
LA TUTELA DEI FIGLI MAGGIORENNI CON HANDICAP GRAVE
nell'ambito delle crisi familiari: analisi dell'art. 337-septies c.c. alla luce dell'ordinanza Cass. n. 2670/2023
Nota a Cass. civ., ord. 30 gennaio 2023, n. 2670
Il presente contributo esamina la portata applicativa dell'art. 337-septies del codice civile in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104/1992, alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2670 del 30 gennaio 2023. In particolare, si analizza il perimetro dell'estensione delle norme previste per i figli minori, con specifico riferimento agli obblighi di mantenimento, alle modalità di visita, all'assegnazione della casa coniugale e ai profili di affidamento, evidenziando il limite interpretativo posto dalla Suprema Corte in ordine a quest'ultimo istituto.
La regolamentazione delle crisi familiari – tanto nella fase della separazione personale dei coniugi quanto in quella del divorzio – pone da sempre questioni di particolare delicatezza ogniqualvolta nel nucleo familiare siano presenti figli con disabilità. L'ordinamento italiano, nel corso degli ultimi decenni, ha progressivamente rafforzato il sistema di tutele predisposto in favore di tali soggetti, riconoscendo l'inadeguatezza di un approccio che, al compimento della maggiore età, recida bruscamente il legame di dipendenza assistenziale tra il figlio con handicap grave e i suoi genitori.
Il fulcro normativo della materia è rappresentato dall'art. 337-septies c.c. – già art. 155-quinquies c.c. nella formulazione anteriore alla riforma operata dal d.lgs. n. 154/2013 – che estende ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della l. n. 104/1992, talune delle disposizioni dettate in materia di figli minori. La norma costituisce il punto di incontro tra il diritto di famiglia e il diritto della disabilità, e la sua corretta interpretazione riveste un'importanza cruciale nella prassi giudiziaria.
L'art. 337-septies c.c., rubricato "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni", dispone che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. La norma prevede altresì, al secondo comma, l'estensione delle disposizioni dettate per i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.
Tale previsione normativa ha posto sin dall'origine problemi interpretativi di non trascurabile rilievo, concernenti in particolare l'ampiezza del rinvio alle norme sui minori: se, cioè, esso debba intendersi come generalizzato ovvero circoscritto ad alcune delle disposizioni richiamate dalla disciplina della crisi familiare.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 337-septies c.c., il riferimento alla l. n. 104/1992 non comporta una dichiarazione generalizzata di incapacità del portatore di handicap, né una sua equiparazione tout court al minore d'età. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, il richiamo alla legge n. 104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di individuare con precisione i requisiti sostanziali – in termini di gravità e tipologia della disabilità – che il giudice civile è tenuto ad accertare per applicare la disciplina di favore.
Secondo l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, è riconosciuta come persona in situazione di handicap grave colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La gravità dell'handicap costituisce dunque il presupposto oggettivo indefettibile per l'applicazione della disciplina protettiva.
Il caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione originava dall'impugnazione proposta da un padre avverso le statuizioni rese dai giudici di merito in sede di separazione personale, relative al figlio maggiorenne affetto da sindrome di Down. Nello specifico, il ricorrente contestava sia la misura dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, sia la disciplina delle modalità di visita stabilita in favore della madre, chiedendone la riduzione. La ex moglie, di contro, sollecitava un ampliamento delle visite, onde ottenere un supporto concreto nella gestione quotidiana del ragazzo.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del padre, ha colto l'occasione per delineare con precisione il perimetro applicativo dell'art. 337-septies c.c. La Corte ha statuito che, in tema di regolamentazione della crisi familiare con riguardo ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, nonché le disposizioni sull'assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori.
Per converso, la Cassazione ha escluso che nell'estensione possano rientrare le norme sull'affidamento, condiviso od esclusivo. La ratio di tale esclusione risiede nella considerazione che diversamente opinando si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap – anche se solo fisico – sarebbe automaticamente considerato privo della capacità di agire, il che contrasterebbe con la volontà del legislatore e con i principi dell'ordinamento.
Uno dei profili più significativi della decisione concerne il rafforzamento del dovere di mantenimento dei figli maggiorenni con handicap grave. La Corte ha chiaramente affermato che l'obbligo di mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, e che il genitore non convivente non può invocare la cessazione automatica del proprio obbligo contributivo per il solo fatto dell'avvenuto superamento della soglia anagrafica.
Spetterà al giudice di merito valutare in concreto il grado di autonomia del figlio e la necessità o meno di un intervento assistenziale permanente. La valutazione dovrà essere condotta tenendo conto della natura e della gravità dell'handicap, del livello di autosufficienza raggiunto, delle risorse economiche di entrambi i genitori e di ogni altra circostanza rilevante nel caso specifico.
Analogamente, il figlio maggiorenne con handicap grave ha diritto a continuare a vivere nella casa familiare, potendo beneficiare delle disposizioni sull'assegnazione della casa coniugale previste per i figli minori. Tale tutela si giustifica con la necessità di preservare l'ambiente domestico come fattore di stabilità e di benessere del soggetto disabile, evitando che la crisi familiare si traduca in un'ulteriore fonte di disagio e di disorientamento.
Di particolare rilevanza pratica è l'affermazione secondo cui il genitore non convivente non può, per effetto della separazione o del divorzio, sentirsi esonerato dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento, scaricandone il peso per un tempo indefinito sul genitore convivente. Si tratta di un principio di fondamentale importanza, che impone una lettura dell'obbligo genitoriale non limitata alla dimensione economica, ma estesa alla dimensione personale e relazionale della cura.
Il giudice è pertanto investito del potere – e del dovere – di intervenire in caso di mancato rispetto di questo obbligo, adottando i provvedimenti più idonei a garantire una distribuzione equilibrata dei carichi assistenziali tra i due genitori. La previsione si inserisce nel più ampio principio della bigenitorialità, che la riforma del 2006 ha elevato a cardine del sistema del diritto di famiglia.
La parte più innovativa – e per certi versi più problematica – dell'ordinanza in commento concerne l'esclusione delle norme sull'affidamento dal perimetro dell'estensione operata dall'art. 337-septies c.c. Tale soluzione ermeneutica appare condivisibile nella sua ratio di fondo, poiché evita di pervenire alla conclusione aberrante che ogni soggetto portatore di handicap, indipendentemente dalla natura e dal grado della disabilità, debba essere considerato incapace di autodeterminarsi.
D'altra parte, tale esclusione non implica che la persona maggiorenne con handicap grave sia priva di qualsiasi forma di protezione sotto il profilo delle decisioni che la riguardano. In tali ipotesi, il coordinamento con gli strumenti previsti dal codice civile in materia di protezione degli incapaci – quali la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno ex l. n. 6/2004 – consente di assicurare un quadro di garanzie pienamente adeguato alle esigenze del caso concreto.
La decisione della Cassazione invita a riflettere sul necessario coordinamento tra la disciplina speciale dettata dall'art. 337-septies c.c. e gli strumenti di protezione degli adulti vulnerabili previsti dall'ordinamento civile. In particolare, là dove il figlio maggiorenne con handicap grave presenti anche una limitazione della propria capacità di agire, il genitore o il giudice potranno attivare le misure di protezione previste dalla l. n. 6/2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
L'amministrazione di sostegno, grazie alla sua duttilità e alla possibilità di calibrare l'intervento protettivo sulle concrete esigenze del beneficiario, si rivela particolarmente adatta a soddisfare i bisogni dei soggetti con handicap grave in condizione di crisi familiare. La nomina di un amministratore di sostegno – che potrà essere lo stesso genitore convivente ovvero un terzo – permette di garantire una tutela personalizzata, rispettosa dell'autonomia residua del beneficiario.
L'ordinanza n. 2670/2023 della Corte di Cassazione rappresenta un importante contributo alla definizione del sistema di tutele predisposto dall'ordinamento in favore dei figli maggiorenni con handicap grave nell'ambito delle crisi familiari. La Suprema Corte ha tracciato una linea di demarcazione chiara e coerente: l'estensione delle norme sui minori copre i profili sostanziali della cura, del mantenimento e dell'abitazione, ma non si spinge fino all'affidamento, istituto strutturalmente incompatibile con la condizione di persona maggiorenne capace di agire.
Sul piano sistematico, la decisione contribuisce a consolidare l'idea che la maggiore età non costituisca un automatico discrimine nella tutela della persona con disabilità grave, e che la crisi familiare non possa essere utilizzata come pretesto per alleggerire i gravosi, ma ineludibili, obblighi di cura che incombono su ciascun genitore. Il sistema di protezione così delineato risulta pienamente rispettoso tanto del principio di bigenitorialità, quanto del principio costituzionale di solidarietà familiare ex art. 29 Cost., nonché dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n. 18/2009.
Rimangono aperti, tuttavia, alcuni profili applicativi che la prassi giudiziaria dovrà progressivamente chiarire: in particolare, la questione dei criteri di quantificazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con handicap grave, laddove quest'ultimo percepisca prestazioni assistenziali pubbliche, e il problema della ripartizione dei compiti di cura personale in ipotesi di inabilità totale. Su tali fronti, si auspica un ulteriore e approfondito intervento della giurisprudenza di legittimità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 337-septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.); art. 337-ter e ss. c.c.; art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; l. n. 6/2004 (amministrazione di sostegno); d.lgs. n. 154/2013; l. n. 18/2009 (Convenzione ONU disabilità); art. 29 Cost.
Cass. civ., sez. I, ord. 30 gennaio 2023, n. 2670.