Pubblicazione legale:
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.11172
dell’11.11.2014, depositata il 17.3.2015
Armi e munizioni comuni e da guerra – Distinzione a fini penali –
Le cartucce calibro 9x19 e le pistole camerate 9x19 non possono essere
considerate a fini penali come munizioni e armi da guerra nonostante le stesse
siano in dotazione alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Ciò che a fini penali determina il
carattere bellico di una munizione non è il suo mero utilizzo da parte delle
Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, bensì il possesso di una spiccata
potenzialità offensiva rispetto a quella destinata ad arma comune da sparo. Lo
stesso principio si applica in materia di armi.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di
Cassazione sulla scia di un orientamento pressoché costante che tuttavia viene
spesso non condiviso o addirittura ignorato dalla giurisprudenza di merito.
In tal senso la Prima
Sezione Penale dei giudici di Piazza Cavour, con la sentenza numero 11172/2015
dell’11 novembre 2014 (depositata il 17 marzo 2015), ha annullato senza rinvio
la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione 3^ Penale, pronunciata in
data 25.10.2013 limitatamente alla qualificazione giuridica delle munizioni calibro
9x19 sequestrate all’imputato, rinviando ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma ai soli fini della rideterminazione della pena.
La particolarità della suddetta sentenza
di legittimità risiede nel fatto che la Corte ha ritenuto come le munizioni
calibro 9x19 non possano essere ritenute armi da guerra.
Infatti la destinazione, per quanto
esclusiva, ad armamento delle Forze Armate e dei corpi armati dello Stato non
può assumere nel caso della pistola semiautomatica calibro 9x19 parabellum, oltre che delle relative
munizioni, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e
qualificazione giuridica come arma da guerra.
La vicenda processuale può essere
ricostruita nei termini che seguono.
In data 26.11.2102 l’imputato veniva tratto
in arresto perché trovato in possesso di 9 munizioni calibro 9x19 e 4 munizioni
calibro 9x21, tutte debitamente sequestrate dai Carabinieri nel corso di una
perquisizione domiciliare.
Il capo d’imputazione formulato dalla
Procura procedente era il seguente: “[omissis] imputato del reato p. e p. dell’art. 2 della L. 859/67 perché deteneva,
illegalmente all’interno della propria abitazione n. nove (9) munizioni da
guerra calibro 9x19 con sigla G.F.L. sul fondello, in uso alle Forze Armate, e
n. quattro (4) munizioni calibro 9x21, con sigla IMI sul fondello. Con recidiva
specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p.”.
A seguito della convalida dell’arresto
l’imputato chiedeva e otteneva di essere giudicato con rito abbreviato
condizionato all’escussione del Consulente Tecnico balistico di parte che affermava
che sia le munizioni di calibro 9x21 che quelle di calibro 9x19 (tra l’altro entrambe
reperibili presso le sezioni del Tiro a Segno Nazionale e quindi destinate
anche ai civili) non potevano considerarsi munizioni di guerra.
Il consulente di parte precisava che seppure
in dotazione alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, tale mera destinazione
non ne determinava il carattere bellico e che anzi le munizioni calibro 9x19 hanno
una potenzialità offensiva minore rispetto a quelle calibro 9x21 sia a causa
della minor carica presente nel bossolo (di due millimetri più corto), sia perché
la blindatura della palla la rende non deformabile e quindi meno devastante e letale.
Con sentenza in data 11/2/2013 il
Tribunale condannava l’imputato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione
ritenendo perfezionato il delitto di detenzione di munizioni da guerra di cui
all’art.2 della legge n.895/1967 in relazione a tutte le cartucce sequestrate, e
cioè sia quelle calibro 9x21 che quelle calibro 9x19.
Ciò nonostante il capo d’imputazione avesse
contestato, con riferimento alle munizioni calibro 9x21, la violazione
dell’art.697 c.p. anziché quella ben più grave di cui all’art.2 della Legge n.895/1967.
Il difensore proponeva appello contro
detta sentenza deducendo, tra l’altro, alla luce degli atti a disposizione del
giudice di primo grado (tra cui il verbale di sequestro dei Carabinieri, la
testimonianza e l’elaborato scritto del consulente tecnico balistico della
difesa), l’errata qualificazione giuridica che meglio doveva essere circoscritta
nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art.697 c.p. (in relazione a
tutte le munizioni sequestrate o quantomeno in relazione alle munizioni calibro
9x21) anziché a quella delittuosa di cui all’art.2 legge n.895/1967.
Di conseguenza l’imputato andava rimesso
in termini, ai sensi dell’art.141 bis
disp. att. c.p.p., dalla facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione.
Con sentenza del 25.10.2013 la Corte di
Appello, in parziale accoglimento del gravame di merito, derubricava (con
riferimento alle munizioni calibro 9x21) il reato di detenzione di munizioni da
guerra (art.2 legge n.895/1967) in quello di detenzione di munizioni per arma
comune da sparo (art. 697 c.p.), riducendo conseguentemente la pena irrogata a
10 mesi di reclusione.
Confermava dunque la sussistenza del
delitto di cui all’art.2 legge n.895/1967 in relazione alle cartucce calibro
9x19.
La Corte di Appello motivava tale
decisione affermando che le munizioni calibro 9x21 non erano da considerarsi
armi da guerra pertanto, come indicato nel capo di accusa il reato pertanto
andava derubricato all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art 697 c.p., mentre
per quanto concerne le munizioni calibro 9x19 veniva affermata la loro
caratteristica di armi da guerra, ribadendo come a dizione dell’art. 2 della L.
110/75, come modificata dal D.L.gs. 204/2010, fosse necessario rilevare come
sia vietata l’introduzione nel territorio dello stato e la loro vendita, salvo
che siano destinate al munizionamento delle Forze Armate o dei corpi armati
dello Stato o all’esportazione.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione
contro detta sentenza denunciando, tra l’altro, l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606 lettera c) c.p.p. e
l’illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606
lettera e) c.p.p. in relazione a quanto accertato mediante la consulenza
tecnica balistica e la testimonianza del consulente tecnico balistico e al
verbale di sequestro in atti, acquisiti agli atti a disposizione del giudice di
primo grado.
Con sentenza in data 11.11.2014 la Corte
di Cassazione, Sezione Prima Penale, accoglieva parzialmente il ricorso
pronunciando l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello e rinviando
ad altra sezione della Corte territoriale esclusivamente ai fini della
rideterminazione della pena.
La Corte di legittimità, tornando
nuovamente sul tema posto col ricorso (si vedano le sentenze n.12737 del
20.3.2012, rv 252560; n.52170 del 2014 e n.52526 del 2014), ribadiva (anche
mediante riferimenti in materia tecnico-balistica di notevole rilievo e
competenza) che le munizioni calibro 9x19 non possono essere qualificate, a
fini penali, come munizioni da guerra.
La motivazione articolata dai giudici di
Piazza Cavour può essere riassunta come segue.
Il criterio legale che caratterizza le
munizioni e le armi da guerra è il possesso del requisito della spiccata
potenzialità offensiva contenuto nell’art.1, commi 1 e 3, della legge n.110 del
1975.
In tema di armi il requisito tipico e
individualizzante dell’appartenenza del modello di pistola calibro 9x19 alla categoria
delle armi da guerra (o tipo guerra) è contraddetto e messo in crisi dalla
pacifica qualificazione normativa di arma comune da sparo della pistola
semiautomatica calibro 9x21 destinata al mercato civile e liberamente vendibile
ai privati in possesso dell’apposita licenza rilasciata dall’Autorità di P.S.,
comunemente detto “porto d’armi” (per
uso sportivo o per uso difesa personale esso sia).
La pistola semiautomatica calibro 9x21, tipica
arma corta comune da sparo, possiede caratteristiche tecniche e capacità
balistiche pressoché identiche (anzi a dire il vero superiori) a quelle con
munizionamento 9x19 in dotazione alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
L’unica differenza tra questi due
modelli è il fatto che la pistola semiautomatica 9x21 è camerata per le cartucce
calibro 9x21 dotate di un bossolo più lungo di
L’esclusione dell’intrinseca spiccata potenzialità
offensiva, tipica invece del munizionamento per armi da guerra (o tipo guerra,
secondo la definizione contenuta nell’art.1 comma 2 della legge n. 110 del
1975), della cartuccia calibro 9 parabellum
è confermata (come del resto aveva affermato il Consulente Tecnico balistico
della difesa sentito nel giudizio di primo grado) dall’esistenza e dalla sua
commerciabilità, sul mercato italiano, di munizioni per arma comune da sparo dotate
di una capacità di offesa alla persona superiore (come ad esempio il calibro 9x33),
liberamente e legittimamente detenute da soggetti privati (naturalmente purché muniti
di licenza) nonché - soprattutto - dalla circostanza che armi lunghe da fuoco
camerate per cartucce del medesimo calibro 9 parabellum, come la carabina Thureon
Defense di fabbricazione USA, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale
di prova di Gardone Valtrompia (BS), la certificazione di armi comuni da sparo
importabili e commerciabili anche in Italia.
La conclusione che ne consegue è che la
qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica
camerata per l’utilizzo di munizioni 9 parabellum
non può discendere da un – inesistente – carattere intrinseco della stessa come
arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all’impiego
bellico.
Questo trova riscontro – prosegue la
Corte – sul piano normativo/sistematico poiché la relativa disciplina é
contenuta non già nell’art.1 della legge n.110 dei 1975 (che definisce, come si
é visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra), ma
nel successivo art.2, che definisce le munizioni comuni da sparo, prevedendo –
al comma 2 – il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello
Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco “salvo che siano destinate alle forze armate
o ai corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione” cosi presupponendo
che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sono commerciabili nello Stato
secondo la disciplina delle armi comuni da sparo posto che, se si trattasse di
armi da guerra rientranti nella definizione dell’art.1, l’importazione in Italia
e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sé proibita dalla relativa
qualità, senza la necessita di stabilire un apposito divieto al riguardo.
Paradossalmente, dunque, il suddetto
inciso della Corte (“salvo che siano
destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero
all’esportazione”) fa sì che la
destinazione della munizione 9x19 parabellum
ad armi destinate alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate concorra ad
escluderne il carattere bellico.
II divieto assoluto, stabilito dalla
normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare (ovviamente
con le debite autorizzazioni) il modello di pistola calibro 9x19 parabellum è dunque funzionale ad
assicurarne la destinazione esclusiva della stessa ed alla dotazione delle
forze armate e dei corpi di polizia, a prescindere da una presunta qualità e
natura intrinseca dell’arma da guerra dovuta ad una inesistente maggiore
potenzialità offensiva delle cartucce 9x19 parabellum
il cui impiego sarebbe altrimenti – indifferentemente – proibito anche per le
armi da fuoco lunghe.
Pertanto la relativa disciplina assolve
la funzione non già di tutelare la sicurezza pubblica – inibendo la
disponibilità ai soggetti privati di un’arma (e di un munizionamento) dotata di
una spiccata pericolosità e azione lesiva tipica delle armi da guerra (che la
pistola calibro 9x19 parabellum si é
visto non possedere) – bensì di consentire – o per converso di escludere –
l’immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all’azione delle Forze
Armate o di Polizia, in caso di sparo o di conflitto a fuoco, dei bossoli dei
colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda)
allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai Corpi
Armati dello Stato, posto che la similare cartuccia calibro 9x21, proprio a
causa della maggiore lunghezza del bossolo di 2 millimetri, non può essere
camerata nelle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 millimetri,
come appunto quelle in dotazione ai corpi di polizia o armati.
La destinazione, per quanto esclusiva,
dell’armamento delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato non può
pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9x19 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini
della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che – a
seguito dell’abrogazione dell’art.7 della legge n.110 dei 1975 e per effetto
della novella di cui all’art.14 della legge n.183 del 2011, con conseguente
soppressione, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, del catalogo ivi previsto –
non é più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione
nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Un’importanza fondamentale rivestono invece,
per quanto concerne gli effetti della risoluzione della questione di diritto
inerente la corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola
calibro 9x19, la sopravvenienza della norma di cui all’art.23, comma 12 sexiesdecies, della legge 7 agosto 2012
n.135 (di conversione in legge, con modificazioni, dei D.L. 6 luglio 2012 n.
95) che, a seguito dell’abolizione del catalogo previsto dall’art.7 della legge
n.110 del
In particolare, per quanto qui
interessa, deve essere richiamata la deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco Nazionale
di Prova di Gardone Valtrompia (BS), adottata all’esito della riunione del
consiglio di amministrazione dell’1 marzo 2013 e approvata dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 19 aprile 2013.
Questa, con specifico riguardo alle armi
da fuoco corte semi automatiche calibro 9x19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui
all’art.5 D. Lgs. n.204/2010 ne consente “la
fabbricazione e l’esportazione secondo la normativa delle armi comuni”, ma tuttavia
ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati, precisa che “per evitare equivoci” (come testualmente
recita la risoluzione) le armi stesse non saranno inserite nell’elenco delle
armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore,
il Banco dichiarerà che si tratta di arma comune non commercializzabile in
Italia.
Alla stregua di tale ultima
determinazione proveniente dall‘Ente istituzionalmente deputato a verificare la
qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in
Italia, non è dunque possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo
che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semi automatica
calibro 9x19, camerata per le munizioni calibro 9x19 parabellum, il cui inserimento nell’elenco delle armi commercializzabili
in Italia ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo –
contenuto nell’art.2 comma 2 della Legge n.110/1975 – che ne riserva la
destinazione d’uso alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato, e non dalla
natura e qualità intrinseca del modello
di pistola in oggetto che è e resta quella di un’arma comune da sparo.
Tale conclusione, coerente e consequenziale
a tutte le considerazioni che precedono, è condivisa e recepita dalla Suprema
Corte di Cassazione.
Pertanto dovrà essere affermata la
natura di arma comune da sparo della pistola Beretta calibro 9x19 parabellum e la conseguente natura di munizioni
per arma comune da sparo delle relative cartucce calibro 9x19 costituenti la
naturale dotazione dell’arma da fuoco in questione; munizioni, queste, si
ribadisce, prive delle caratteristiche di micidialità e della forza dirompente che
costituiscono il discrimine per poterle qualificare come munizionamento da guerra
(v. sentenza Cassazione Sezione 1^ Penale, n.9068 del 3.2.2011, Rv. 249874).
Dalle considerazioni sopra esposte
consegue che – in accoglimento del primo motivo di ricorso – la detenzione delle
cartucce è stata riqualificata ai sensi dell’art.697 c.p. anche per quanto
riguarda le munizioni calibro 9x19 parabellum
(trattandosi di condotta che rientra nell’ambito applicativo di detta norma
incriminatrice, come da ultimo ribadito per le munizioni per arma comune da
sparo dalla Cassazione Sezione 1^ Penale n.51450 del 15.7.2014, rv 261583), con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma ai soli fini della conseguente
rideterminazione della pena.
In conclusione la Corte di Cassazione,
investita del gravame della sentenza della Corte di Appello, accoglieva il
primo motivo di ricorso statuendo come “la
detenzione delle cartucce dovesse essere riqualificata nella violazione dall’art.697,
anche per quanto riguarda le munizioni calibro 9x19”(trattandosi di condotta
che rientra nell’ambito applicativo di detta norma incriminatrice, come da
ultimo ribadito per le munizioni per arma comune da sparo da Sez. I n. 51450
del 15.7.2014, rv 261583)” e rinviando alla Corte di Appello ai soli fini
della rideterminazione della pena.
CONSIDERAZIONI
Alla luce di quanto statuito con la suddetta di legittimità numero 11172 del 2015, non appare più possibile dubitare della qualità di arma comune da
sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica
calibro 9×19, camerata per le munizioni calibro 9 parabellum
e di conseguenza sulla natura di
munizioni per arma comune da sparo delle relative cartucce calibro 9×19, che
nel caso in esame avevano determinato notevoli problematiche circa la corretta
qualificazione giuridica delle stesse.
Il notevole cambiamento di prospettiva
operato dalla Corte di Cassazione deriva dal fatto che il fondamentale criterio della spiccata potenzialità
offensiva (che caratterizza la definizione normativa di arma da guerra e
delle munizioni destinate al loro caricamento) è stato contraddetto dalla pacifica
qualificazione normativa di arma comune da sparo della pistola semiautomatica
calibro 9x21 liberamente commerciabile nel mercato interno e che costituisce ad
oggi un modello di arma corta da fuoco con caratteristiche pressoché identiche
(ed anzi superiori) a quelle del modello 9x19 rispetto alla quale, l'unica
differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro
9x21 IMI, dotate di bossolo più lungo di
In tal senso, l'esclusione del criterio
della spiccata potenzialità offensiva (tipico del munizionamento per armi da
guerra) è confermato dal fatto che in commercio, nel mercato italiano, si
trovano anche munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore
capacità di offesa alla persona (es: calibro 357 magnum 9x33 mm R) che sono liberamente
detenibili da privati, ovviamente nel rispetto della normativa di P.S. in
materia di armi e munizioni.
In estrema analisi, pertanto, si può
quindi che la destinazione (per quanto esclusiva) ad armamento delle Forze Armate
o alla Forze dell’Ordine non può assumere (come nel caso della semiautomatica
calibro 9x19) alcun ruolo decisivo ai fini della classificazione della stessa
come arma da guerra, di conseguenza, il porto di munizioni calibro 9x19, non
può essere fatto rientrare nella fattispecie di reato di detenzione di armi da
guerra.
La classificazione della pistola calibro
9 parabellum come arma con spiccata
potenzialità offensiva e, pertanto, in dotazione alle sole Forze Armate o alle
Forze dell’Ordine, non è pertanto rivolta a tutelare la sicurezza pubblica, ma pare
esclusivamente volta a delineare un ambito entro il quale può esserne fatto uso
e nel quale sia facilmente individuabile il soggetto agente e il munizionamento
usato.
Pertanto, se mancasse tale divieto
queste armi sarebbero commerciabili all’interno dello Stato secondo la
disciplina delle armi comuni da sparo e, posto che se si tratti di armi da
guerra secondo l’art.1 della L. 110/75, sarebbe proibita la vendita ai privati
senza la necessità di un apposito divieto.
Vale pertanto la pena di sottolineare
come la destinazione all’armamento delle Forze Armate della pistola semiautomatica
9 parabellum non può ergersi, secondo
quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ad elemento atto a classificarla
come arma da guerra, così come detta destinazione non può ergersi nemmeno ad
elemento atto a classificare la cartuccia 9 parabellum
come munizione da guerra.