Presupposti per la sospensione della pena facoltativa ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p.

Scritto da: Alessio Tranfa - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.16937/2018 del 16.2.2018

I presupposti per la sospensione della pena facoltativa ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p. ben possono consistere anche nelle condizioni di salute psichica del condannato che siano in grado di incidere negativamente sulle condizioni di salute fisica e quando, alla luce di esse, il trattamento penitenziario risulti eccessivamente afflittivo e contrario al senso di umanità.

 

Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 16 maggio 2017 rigettava «l'istanza di sospensione della pena ex art. 147 c.p. o in subordine di ricovero del condannato in un ospedale civile ai sensi dell'art.11 legge n.354/1975» proposta dal difensore nell’interesse di persona condannata ristretta in carcere che aveva fatto richiesta di differimento provvisorio ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p. o, in subordine, di trasferimento in un ospedale civile o un luogo esterno di cura ai sensi dell’art.11 legge n.354/1975 (Ordinamento Penitenziario) in considerazione delle sue gravissime condizioni di salute psichiatrica.

Il Magistrato di Sorveglianza in sede, con provvedimento del 30 marzo 2017, aveva disposto in via provvisoria la detenzione domiciliare del condannato in via provvisoria ai sensi dell’art.47 ter Ord. Pen. alla luce della relazione sanitaria della Casa Circondariale in data 20.2.2017 presente in atti e delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'invocato beneficio.

Successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in composizione collegiale, con ordinanza del 16.5.2017, non ratificava il precedente provvedimento del Magistrato di Sorveglianza e rigettava l'istanza di sospensione della pena ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p., disponendo nei confronti del condannato istante la prosecuzione dell’esecuzione della pena nelle forme ordinarie e mandando al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente per le opportune valutazioni circa l’eventuale osservazione dell'istante in O.P.G. (ora REMS) ai sensi dell’art.112 D.P.R. n.230 del 2000.

L’ordinanza di rigetto rilevava, in particolare, che le patologie dalle quali era affetto l'istante risultavano essere di natura esclusivamente psichiatrica e come tali non avevano prodotto alcun danno di natura fisica, non integrando pertanto gli elementi richiesti dall'alt.147 c.p. per il differimento della esecuzione della pena, nonché quelli previsti per la detenzione domiciliare sanitaria parimenti oggetto della richiesta.

Tale diversa valutazione del Tribunale di Sorveglianza in composizione collegiale veniva svolta nonostante vi fosse in atti la relazione sanitaria della suddetta Casa Circondariale del 20 febbraio 2017 dalla quale risultava che il condannato istante era affetto da «grave disturbo antisociale di personalità caratterizzato da tratti oppositivi, rifiuto di terapia, comportamento discontrollato con facile tendenza ad agire con gesta auto ed etero lesionistici ... lo stato psichiatrico del detenuto è così grave da comportare una prognosi infausta quoad vitam e da rendere il trattamento carcerario contrario al senso di umanità e da esigere terapie e controllo non praticabili in alcun modo in regime detentivo neanche mediante ricoveri ospedalieri», tenendo conto anche delle informative di pubblica sicurezza della P.G. (dichiaratasi contraria alla concessione dei benefici invocati) nonché alla luce di un nuovo episodio di rapina che lo stesso aveva commesso circa un mese prima nel corso della sospensione provvisoria della pena in regime di detenzione domiciliare concessa dal Magistrato di Sorveglianza con la suddetta ordinanza del 30.2.2017.

Col primo motivo di ricorso il difensore condannato denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l’inosservanza ed erronea applicazione dell'art.147 n.2 c.p. poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto concedibile il rinvio facoltativo della pena solo per motivi di salute fisica e non psichiatrica che pure fossero in grado di incidere gravemente sulla salute fisica.

Con il secondo motivo di ricorso il difensore del condannato ricorrente denunciava la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera e) c.p.p., poiché il Tribunale aveva affermato come le patologie dalle quali era affetto il condannato erano state ritenute compatibili con il regime detentivo nonostante fosse in atti la relazione sanitaria, richiamata con la stessa ordinanza proveniente dalla stessa Casa Circondariale, che affermava come i gesti autolesivi, consistiti soprattutto in gravi tagli al collo, erano tali da mettere a continuo repentaglio la sua salute fisica e la sua stessa vita.

Con il terzo motivo di ricorso il difensore del condannato denunciava la nullità dell'ordinanza per l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera c) c.p.p. e per l'omessa pronuncia sulla istanza subordinata di trasferimento in un ospedale civile o in altro luogo esterno di cura ai sensi dell'art.1, comma 2, Ord. Pen..

Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, il difensore del condannato deduceva la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera e) c.p.p., in relazione all'istanza subordinata finalizzata a ottenere il suo ricovero ai sensi del citato art.11 Ord. Pen., avuto riguardo alla mancanza di qualsivoglia riferimento alla stessa nella motivazione dell’ordinanza.

Il 15 gennaio 2018 il difensore del ricorrente presentava motivi nuovi ai sensi dell’art.585 comma 4 c.p.p. con i quali, insistendo nell'accoglimento del ricorso e dei motivi nello stesso articolati, evidenziava la relazione sanitaria del Presidio Sanitario Penitenziario.

Con ulteriori motivi nuovi depositati il 30 gennaio 2018 il difensore produceva, ad integrazione, documenti costituenti uno stralcio del diario clinico carcerario del condannato ricorrente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, accoglieva il ricorso annullando la gravata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 16.5.2017 con rinvio per nuovo esame.

Infatti, come ritenevano i giudici di Piazza Cavour, lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva evidenziato i gravi atti autolesionistici già posti in essere dal ricorrente e il grave ed attuale rischio di suicidio evincibili dalla suddetta relazione sanitaria della Casa Circondariale del 20.2.2017, adducendo così una motivazione del tutto contraddittoria e contrastante con i princìpi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, arrivando a disattendere le richieste del condannato pur a fronte della estrema gravità delle sue condizioni di salute psichica.

Il punto essenziale affrontato dalla Suprema Corte attiene alle possibili ricadute fisiche, passate, presenti e future della grave situazione patologica di tipo psichiatrico da cui era affetto il condannato ricorrente, avendo tale patologia già portato lo stesso a gesti autolesivi la cui gravità faceva e continuava a far temere seriamente per la sua vita e che pertanto erano in grado di incidere sulla sua salute fisica quale presupposto per la concessione del differimento della pena.

Come aveva già chiarito la giurisprudenza di legittimità il differimento della pena, alla luce della disciplina di cui agli artt.146 e 147 cod. pen., può essere obbligatorio ovvero facoltativo sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti, affermando ripetutamente che il giudice di merito, investito della richiesta di rinvio della esecuzione della pena (ove facoltativa) deve tenere conto non solo della compatibilità dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, ma anche (e soprattutto) dell'esigenza di non ledere in ogni caso il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità previsti dagli artt.32 e 27 Cost..

Tale circostanza ricorre, ad esempio, quando, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le deteriorate condizioni di salute del detenuto danno luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata e in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamarti princìpi costituzionali (tra le altre Sez. 1, n. 5949 del 28/10/1999, Ira, Rv. 214590; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016, Di Giacomo Rv. 268653).

Ciò fermo restando che tale sofferenza aggiuntiva è inevitabile quando la pena deve essere eseguita nei confronti di un soggetto in non perfette condizioni di salute, sicché essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto alla particolare gravità di tali condizioni - da superare i limiti dell’umana tollerabilità.

In ogni caso l'applicazione della indicata disciplina presuppone che sia stata diagnosticata una grave infermità fisica e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam del detenuto (si vedano, tra le altre, Sez. 1, n. 45758 del 14/11/2007, De Witt, Rv. 238140; sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008, Commisso, Rv. 240877; sez. 1, n.4750 del 14/01/2011, Tinelli, Rv. 249794; Sez. 1, n. 5732 del 8/1/2013, Rossodivita, Rv. 254509).

In tal senso la Suprema Corte ha anche affermato che non è ammesso il rinvio dell’esecuzione della pena facoltativo nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica (tra le altre, Sez. 1, n. 41542 del 10/11/2010, Giordano, Rv. 248470; Sez. 1, n. 37615 del 28/01/2015, Pileri, Rv. 264876), salvo che si tratti – come accertato nel caso di specie - di sofferenza di tale gravità da produrre un’infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (tra le altre, Sez. 1, n. 41986 del 04/10/2005, Veneruso, Rv. 232887; Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, Di Silvio Rv. 268004).

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha dunque affermato che il Tribunale di Sorveglianza aveva considerato in termini palesemente riduttivi le patologie a carico del ricorrente, dedotte a sostegno della richiesta ed emergenti dalla relazione sanitaria, limitandosi a escludere a priori l'applicazione degli invocati istituti per la ritenuta natura psichiatrica delle stesse senza apprezzare, alla luce dei richiamati principi di legittimità e costituzionali e delle emergenze in atti, la gravità delle stesse patologie e l’idoneità delle stesse a integrare un quadro clinico rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina pertinente al rinvio della esecuzione della pena e di concessione della detenzione domiciliare sanitaria.

La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, come sarebbe stato onere del giudice di merito approfondire l’effettivo stato di salute del ricorrente e valutare in modo prudente se le conclamate patologie psichiatriche di cui il condannato soffriva avessero o avrebbero potuto cagionare situazioni patologiche lesive sul piano fisico e biologico (costituenti già di per sé i presupposti per la concessione dei richiesti provvedimenti), annullando così l’ordinanza del giudice territoriale con rinvio per nuovo esame.

Nel giudizio di rinvio celebrato a seguito della sentenza di annullamento in esame il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in nuova composizione, accoglieva, in applicazione dei princìpi di diritto enucleato dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte, l’originaria istanza del condannato ordinando che l’esecuzione della pena proseguisse in regime di detenzione domiciliare ex art.47 ter Ord. Pen. presso il Servizio Psichiatrico Ospedaliero Civile.

Avv. Alessio Tranfa



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Alessio Tranfa

Avvocato Penalista, Civilista e Tributarista




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