Pubblicazione legale:
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza
n.16937/2018 del 16.2.2018
I presupposti per
la sospensione della pena facoltativa ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p.
ben possono consistere anche nelle condizioni di salute psichica del condannato
che siano in grado di incidere negativamente sulle condizioni di salute fisica
e quando, alla luce di esse, il trattamento penitenziario risulti
eccessivamente afflittivo e contrario al senso di umanità.
Il
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 16 maggio 2017 rigettava
«l'istanza di sospensione della pena ex
art. 147 c.p. o in subordine di ricovero del condannato in un ospedale civile
ai sensi dell'art.11 legge n.354/1975» proposta dal difensore nell’interesse
di persona condannata ristretta in carcere che aveva fatto richiesta di
differimento provvisorio ai sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p. o, in
subordine, di trasferimento in un ospedale civile o un luogo esterno di cura ai
sensi dell’art.11 legge n.354/1975 (Ordinamento Penitenziario) in
considerazione delle sue gravissime condizioni di salute psichiatrica.
Il
Magistrato di Sorveglianza in sede, con provvedimento del 30 marzo 2017, aveva disposto
in via provvisoria la detenzione domiciliare del condannato in via provvisoria ai
sensi dell’art.47 ter Ord. Pen. alla
luce della relazione sanitaria della Casa Circondariale in data 20.2.2017 presente
in atti e delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'invocato beneficio.
Successivamente
il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in composizione collegiale, con
ordinanza del 16.5.2017, non ratificava il precedente provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza e rigettava l'istanza di sospensione della pena ai
sensi degli artt.147 c.p. e 684 c.p.p., disponendo nei confronti del condannato
istante la prosecuzione dell’esecuzione della pena nelle forme ordinarie e
mandando al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente per le opportune
valutazioni circa l’eventuale osservazione dell'istante in O.P.G. (ora REMS) ai
sensi dell’art.112 D.P.R. n.230 del 2000.
L’ordinanza
di rigetto rilevava, in particolare, che le patologie dalle quali era affetto
l'istante risultavano essere di natura esclusivamente psichiatrica e come tali
non avevano prodotto alcun danno di natura fisica, non integrando pertanto gli
elementi richiesti dall'alt.147 c.p. per il differimento della esecuzione della
pena, nonché quelli previsti per la detenzione domiciliare sanitaria parimenti
oggetto della richiesta.
Tale
diversa valutazione del Tribunale di Sorveglianza in composizione collegiale veniva
svolta nonostante vi fosse in atti la relazione sanitaria della suddetta Casa Circondariale
del 20 febbraio 2017 dalla quale risultava che il condannato istante era
affetto da «grave disturbo antisociale di personalità caratterizzato da
tratti oppositivi, rifiuto di terapia, comportamento discontrollato con facile
tendenza ad agire con gesta auto ed etero lesionistici ... lo stato
psichiatrico del detenuto è così grave da comportare una prognosi infausta
quoad vitam e da rendere il trattamento carcerario contrario al senso di
umanità e da esigere terapie e controllo non praticabili in alcun modo in
regime detentivo neanche mediante ricoveri ospedalieri», tenendo conto
anche delle informative di pubblica sicurezza della P.G. (dichiaratasi
contraria alla concessione dei benefici invocati) nonché alla luce di un nuovo episodio
di rapina che lo stesso aveva commesso circa un mese prima nel corso della
sospensione provvisoria della pena in regime di detenzione domiciliare concessa
dal Magistrato di Sorveglianza con la suddetta ordinanza del 30.2.2017.
Col
primo motivo di ricorso il difensore condannato denunciava, ai sensi dell'art.
606, comma 1, lett. b) c.p.p., l’inosservanza ed erronea applicazione
dell'art.147 n.2 c.p. poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto
concedibile il rinvio facoltativo della pena solo per motivi di salute fisica e
non psichiatrica che pure fossero in grado di incidere gravemente sulla salute
fisica.
Con
il secondo motivo di ricorso il difensore del condannato ricorrente denunciava
la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera
e) c.p.p., poiché il Tribunale aveva affermato come le patologie dalle quali era
affetto il condannato erano state ritenute compatibili con il regime detentivo nonostante
fosse in atti la relazione sanitaria, richiamata con la stessa ordinanza
proveniente dalla stessa Casa Circondariale, che affermava come i gesti
autolesivi, consistiti soprattutto in gravi tagli al collo, erano tali da
mettere a continuo repentaglio la sua salute fisica e la sua stessa vita.
Con
il terzo motivo di ricorso il difensore del condannato denunciava la nullità
dell'ordinanza per l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera c) c.p.p. e per l'omessa
pronuncia sulla istanza subordinata di trasferimento in un ospedale civile o in
altro luogo esterno di cura ai sensi dell'art.1, comma 2, Ord. Pen..
Con
l'ultimo motivo di ricorso, infine, il difensore del condannato deduceva la
mancanza di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettera e) c.p.p., in
relazione all'istanza subordinata finalizzata a ottenere il suo ricovero ai
sensi del citato art.11 Ord. Pen., avuto riguardo alla mancanza di qualsivoglia
riferimento alla stessa nella motivazione dell’ordinanza.
Il
15 gennaio 2018 il difensore del ricorrente presentava motivi nuovi ai sensi
dell’art.585 comma 4 c.p.p. con i quali, insistendo nell'accoglimento del
ricorso e dei motivi nello stesso articolati, evidenziava la relazione
sanitaria del Presidio Sanitario Penitenziario.
Con
ulteriori motivi nuovi depositati il 30 gennaio 2018 il difensore produceva, ad
integrazione, documenti costituenti uno stralcio del diario clinico carcerario
del condannato ricorrente.
La
Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, accoglieva il ricorso annullando
la gravata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 16.5.2017 con rinvio
per nuovo esame.
Infatti,
come ritenevano i giudici di Piazza Cavour, lo stesso Tribunale di Sorveglianza
aveva evidenziato i gravi atti autolesionistici già posti in essere dal
ricorrente e il grave ed attuale rischio di suicidio evincibili dalla suddetta relazione
sanitaria della Casa Circondariale del 20.2.2017, adducendo così una
motivazione del tutto contraddittoria e contrastante con i princìpi di diritto
più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, arrivando a disattendere
le richieste del condannato pur a fronte della estrema gravità delle sue
condizioni di salute psichica.
Il
punto essenziale affrontato dalla Suprema Corte attiene alle possibili ricadute
fisiche, passate, presenti e future della grave situazione patologica di tipo
psichiatrico da cui era affetto il condannato ricorrente, avendo tale patologia
già portato lo stesso a gesti autolesivi la cui gravità faceva e continuava a
far temere seriamente per la sua vita e che pertanto erano in grado di incidere
sulla sua salute fisica quale presupposto per la concessione del differimento
della pena.
Come
aveva già chiarito la giurisprudenza di legittimità il differimento della pena,
alla luce della disciplina di cui agli artt.146 e 147 cod. pen., può essere
obbligatorio ovvero facoltativo sulla base della ricorrenza o meno di
determinati requisiti, affermando ripetutamente che il giudice di merito,
investito della richiesta di rinvio della esecuzione della pena (ove
facoltativa) deve tenere conto non solo della compatibilità dell'infermità con
le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, ma anche (e
soprattutto) dell'esigenza di non ledere in ogni caso il fondamentale diritto
alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità previsti
dagli artt.32 e 27 Cost..
Tale
circostanza ricorre, ad esempio, quando, nonostante la fruibilità di adeguate
cure anche in stato di detenzione, le deteriorate condizioni di salute del
detenuto danno luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla
privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata e in conseguenza
della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamarti
princìpi costituzionali (tra le altre Sez. 1, n. 5949 del 28/10/1999, Ira, Rv.
214590; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 52979
del 13/07/2016, Di Giacomo Rv. 268653).
Ciò
fermo restando che tale sofferenza aggiuntiva è inevitabile quando la pena deve
essere eseguita nei confronti di un soggetto in non perfette condizioni di
salute, sicché essa può assumere rilievo solo quando si appalesi,
presumibilmente, di entità tale - in rapporto alla particolare gravità di tali
condizioni - da superare i limiti dell’umana tollerabilità.
In ogni caso
l'applicazione della indicata disciplina presuppone che sia stata diagnosticata
una grave infermità fisica e ricorra un serio e conclamato
pericolo quoad vitam del detenuto (si vedano, tra le altre, Sez. 1, n.
45758 del 14/11/2007, De Witt, Rv. 238140; sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008,
Commisso, Rv. 240877; sez. 1, n.4750 del 14/01/2011, Tinelli, Rv. 249794; Sez.
1, n. 5732 del 8/1/2013, Rossodivita, Rv. 254509).
In tal senso la
Suprema Corte ha anche affermato che non è ammesso il rinvio dell’esecuzione
della pena facoltativo nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da
sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica (tra le altre, Sez. 1, n.
41542 del 10/11/2010, Giordano, Rv. 248470; Sez. 1, n. 37615 del 28/01/2015,
Pileri, Rv. 264876), salvo che si tratti – come accertato nel caso di specie - di
sofferenza di tale gravità da produrre un’infermità fisica
non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena
contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (tra
le altre, Sez. 1, n. 41986 del 04/10/2005, Veneruso, Rv. 232887; Sez. 1, n.
35826 del 11/05/2016, Di Silvio Rv. 268004).
Nel caso in esame la
Corte di Cassazione ha dunque affermato che il Tribunale di Sorveglianza aveva considerato
in termini palesemente riduttivi le patologie a carico del ricorrente, dedotte
a sostegno della richiesta ed emergenti dalla relazione sanitaria, limitandosi
a escludere a priori l'applicazione degli invocati istituti per la ritenuta
natura psichiatrica delle stesse senza apprezzare, alla luce dei richiamati
principi di legittimità e costituzionali e delle emergenze in
atti, la gravità delle
stesse patologie e l’idoneità delle stesse a
integrare un quadro clinico rilevante ai fini dell'applicazione della
disciplina pertinente al rinvio della esecuzione della pena e di concessione
della detenzione domiciliare sanitaria.
La Suprema Corte ha
ritenuto, dunque, come sarebbe stato onere del giudice di merito approfondire
l’effettivo stato di salute del ricorrente e valutare in modo prudente se le conclamate
patologie psichiatriche di cui il condannato soffriva avessero o avrebbero
potuto cagionare situazioni patologiche lesive sul piano fisico e biologico (costituenti
già di
per sé i
presupposti per la concessione dei richiesti provvedimenti), annullando così l’ordinanza
del giudice territoriale con rinvio per nuovo esame.
Nel giudizio di rinvio celebrato a seguito della sentenza di
annullamento in esame il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in nuova
composizione, accoglieva, in applicazione dei princìpi di diritto enucleato
dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte, l’originaria istanza del
condannato ordinando che l’esecuzione della pena proseguisse in regime di
detenzione domiciliare ex art.47 ter Ord. Pen. presso il Servizio
Psichiatrico Ospedaliero Civile.
Avv. Alessio Tranfa