Pubblicazione legale:
Il
Tribunale di Roma, con sentenza del 16 novembre 2022, ha confermato
l’orientamento della Corte di Cassazione che tiene conto dell’art.8
della CEDU e dell’art.30 della Costituzione chiarendo, secondo una
lettura costituzionalmente orientata dell’art.291 del Codice
Civile, che l’adozione tra maggiorenni può essere dichiarata anche
in assenza del requisito oggettivo della differenza di diciotto anni
di età tra adottante e adottando.
Può
certamente dirsi che in materia di adozione tra maggiorenni il mero
dato anagrafico rappresentato dalla differenza minima di età tra
adottante e adottando di 18 anni costituisce ormai un elemento
agevolmente superabile in presenza di determinati requisiti in base a
un orientamento della Corte di Cassazione al quale il Tribunale di
Roma ha ugualmente pronunciato l’adozione.
Nel
caso di specie tra l’adottante (ultratrentacinquenne e quindi
conforme al dettato dell’art.291 comma 1 c.c.) e l’adottanda vi
era una differenza di età inferiore a 18 anni nonché un particolare
legame affettivo e solidaristico perfettamente assimilabile al
rapporto padre - figlia.
In
particolare la madre dell’adottanda aveva molti anni prima
contratto matrimonio con l’adottante ed era successivamente
deceduta, cosicché l’adottante e l’adottanda (tra l’altro
entrambi gravati da serie patologie) avevano continuato a vivere in
un rapporto profondamente simbiotico sostenendosi l’uno con
l’altra.
Come
noto, il mero dato letterale dell’art.291 c.c. esclude la
possibilità di pronunciare l’adozione tra due persone maggiorenni
che abbiano una differenza di età inferiore a 18 anni.
Ma,
come già affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo con la
sentenza numero 7667 del 3.4.2020), tale norma va letta in senso
costituzionalmente orientato alla luce dell’art.30 della
Costituzione e dell’articolo 8 della Convenzione
Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà
Fondamentali.
Più
precisamente, il limite posto dal Legislatore, nel contesto sociale
odierno, secondo la Corte, costituisce un ingiustificato ostacolo che
costituisce un’indebita ingerenza dello Stato nell’assetto
familiare che si pone in contrasto col citato art.8 della CEDU.
Infatti,
secondo quanto previsto da tale articolo “ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.
La
nozione di “vita privata” elaborata dalla Giurisprudenza della
Corte di Strasburgo è per di più una nozione ampia e non soggetta
ad una definizione esaustiva che comprenda l’integrità fisica e
morale della persona che dunque può includere numerosi aspetti
dell’identità di un individuo.
Il
diritto al rispetto della “vita privata” implica che ciascuno
possa stabilire, in sostanza, la propria identità.
Elemento
dell’identità di ciascuno, attinente, dunque, all’ambito della
“vita privata” è stato ritenuto anche l’accertamento, nel
diritto interno, del legame di filiazione rispetto al genitore
biologico.
L’articolo
8 della CEDU impone, infatti, allo Stato obblighi positivi di tutela
effettiva delle “vita
privata e familiare”,
secondo la nozione ampia elaborata dalla Giurisprudenza delle Corti
sovranazionali, comprensiva di ogni espressione della personalità e
dignità della persona, rispetto alla quale il limite della
differenza di età rappresenta “un’indebita
anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare”.
Alla
luce di tali principi maturati “nel
mutato contesto sociale”
che imponeva una “rivisitazione storico-sistematica dell’istituto”
in maniera tale da consentire la ragionevole riduzione del divario di
età “al
fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo
e fondate su una comprovata
affectio
familiaris”
e preso atto che era stata documentato che tra l’adottante e
l’adottanda vi era un “fortissimo
legame affettivo, quasi genitoriale, oggi maggiormente rafforzato in
ragione delle precarie condizioni di salute di entrambi”,
il Tribunale, inserendosi nella scia giurisprudenziale descritta, ha
accolto la richiesta di pronuncia dell’adozione.
Avv.
Alessio Tranfa