Contenzioso bancario: commissione di anticipata estinzione e TAEG

Trib. Sulmona, Sentenza 21 novembre 2018, n. 333




Sentenza giudiziaria: La sentenza opera una esauriente ricognizione di tematiche abitualmente al centro del contenzioso bancario: – sono infondate le doglianze in tema di anatocismo, posto che l’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito, poiché la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio; – ai fini dell’usura, è erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali sono divergenti per natura e funzione, e vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia; – non deve essere computata l’incidenza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG poiché essa è calcolata sul capitale residuo, cosi ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata; – riguardo alla asserita omessa/erronea indicazione del TAEG (che non costituisce un ulteriore tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti), non possono trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall’art. 117 TUB (in particolare i commi 4, 6, 7 e 8); quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l’omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente (v. art. 125 bis TUB, introdotto dal 2010 a tutela del consumatore).



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Avvocato Alfieri Di Girolamo a Sulmona
Alfieri Di Girolamo

Bancario e societario