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Il correntista/attore deve lamentare puntualmente l'assenza di un contratto in forma scritta

Trib. Sulmona, Sentenza 27 novembre 2018, n. 297




Sentenza giudiziaria: Solo l’allegazione del difetto di forma di tutto il contratto ad opera del correntista determina il rilevante effetto della traslazione dell’onere probatorio di produzione documentale in capo alla banca, in difetto di ciò, ossia in caso di contestazione delle singole clausole sul presupposto, però, dell’esistenza del contratto, l’onere di prova permane in capo agli attori. Nella specie, alcuna deduzione chiara del difetto del documento contrattuale c’è stata. Era, dunque, onere del correntista fornire in giudizio il contratto per consentire la disamina del suo contenuto e la verifica effettiva della assenza di valide pattuizioni attinenti gli interessi, le commissioni, la capitalizzazione e la valuta. Carente la produzione del documento, in assenza di richieste di ordine di esibizione, la domanda deve essere rigettata. Anche quella relativa al ritenuto sforamento usurario, posto che esso presuppone la disponibilità del documento contrattuale contenente le pattuizioni ritenute illegittime.



Pubblicato da:


Alfieri Di Girolamo

Bancario e societario