Sentenza giudiziaria:
Qualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Detto principio è applicabile anche a presunti crediti azionabili (ma, in concreto, non azionati prima dello scioglimento della società) ai sensi dell’art. 2033 c.c. in riferimento a rapporti di c.c. bancario con apertura di credito, in quanto le relative pretese assurgono al rango di crediti incerti e illiquidi, occorrendo per il loro accertamento un’attività ulteriore, di norma giudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore va interpretato come implicita rinuncia in funzione di una celere definizione del procedimento estintivo