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Oneri allegatori e probatori nell'azione di ripetizione di indebito bancario

Trib. Sulmona, Sentenza 11 novembre 2018, n. 344




Sentenza giudiziaria: I correntisti/attori che agiscono contro un istituto di credito ex art. 2033 c.c. hanno l'onere di produrre il contratto di conto corrente e l'intera sequenza di estratti conto e scalari. Solo nel caso in cui lamentino puntualmente l'assenza di un contratto in forma scritta, l'onere di produrre il contratto spetta alla banca/convenuta, non essendo sufficiente, a tal fine, lamentare la nullità di singole clausole.



Pubblicato da:


Alfieri Di Girolamo

Bancario e societario