Anche il padre disoccupato deve mantenere i figli

Scritto da: Alida Manfredi - Pubblicato su IUSTLAB




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Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per non aver provveduto al mantenimento della figlia.

L’uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento della figlia.

La Corte ha riaffermato il principio che non hanno valore gli accordi sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati omologati, cioè come dire, “contrallati”, dal Tribunale. Ha, inoltre, precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per se stessa, una condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

Ha, quindi, sancito che il reato di cui all’ art. 570 Codice Penale sussiste se un genitore omette la prestazione economica a favore di figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore.

In definitiva, il genitore non può venir meno all’ assistenza materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve attivarsi per ottenere un reddito, al fine di adempiere agli obblighi di mantenimento dei figli.

Avv. Alida Manfredi



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Avvocato Alida Manfredi a Fossano
Alida Manfredi

Avvocato familiarista e divorzista