Pubblicazione legale:
Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione,
Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per
non aver provveduto al mantenimento della figlia.
L’uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva
concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento
della figlia.
La Corte ha riaffermato il principio che non hanno valore gli accordi
sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati
omologati, cioè come dire, “contrallati”, dal Tribunale. Ha, inoltre,
precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per se stessa, una
condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al
loro mantenimento.
Ha, quindi, sancito che il reato di cui all’ art. 570 Codice Penale
sussiste se un genitore omette la prestazione economica a favore di
figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi
provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore.
In definitiva, il genitore non può venir meno all’ assistenza
materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve
attivarsi per ottenere un reddito, al fine di adempiere agli obblighi di
mantenimento dei figli.
Avv. Alida Manfredi