Pubblicazione legale:
Molti genitori si trovano nella complicata situazione, conseguente alla
separazione o allo scioglimento della famiglia di fatto, di affrontare
l' ulteriore difficoltà di vivere in luoghi tra essi lontani.
Sorge , quindi, il dubbio se sia possibile, proprio per via della
distanza che li separa, ottenere l’affidamento esclusivo del figlio in
capo al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.
Ebbene, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce che si debba,
prioritariamente, valutare la possibilità che i figli restino affidati
ad entrambi i genitori.
Questo principio tutela il diritto dei minori a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Nulla quaestio se i coniugi della disciolta famiglia trovino un accordo
che sia rispettoso di tale principio; qualora, invece, una formula
condivisa non sia praticabile, la soluzione, che non potrà che essere
giudiziale. Il Giudice, nella propria valutazione, dovrà tenere conto
esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli, perchè è
proprio per tutelare questo interesse che la Legge predilige
l’affidamento ad entrambi i genitori.
Ma se i genitori abitano a notevole distanza l’uno dall’altro? È
possibile, solo per questo motivo, ottenere che uno dei due abbia
l’affidamento esclusivo del figlio? La risposta è negativa.
L’affidamento riguarda principalmente l’attribuzione ai genitori del
potere di prendere le decisioni riguardanti i figli, sia quelle più
importanti, sia quelle di rilevanza minore. Queste decisioni possono
essere prese anche a distanza, mentre l'’affidamento esclusivo ad uno
dei genitori, come dice la parola stessa, esclude l’altro genitore dalle
decisioni che riguardano il minore.
La distanza tra i genitori, quindi, non è, da sola, sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo.
Sul punto, ed a sostegno di quanto chiarito, si è espressa recentemente
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30826 del 28 Novembre 2018.
Con tale pronuncia la Corte ha affermato che “ai fini dell’affidamento
esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza
oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può
incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità
della presenza del minore presso ciascuno di essi … ma occorre una
specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità
educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o
delle manifeste carenze dell’altro genitore”.
In sintesi, vi è una forte tutela, da parte del Diritto, del cosiddetto principio di bigenitorialità.
Avv. Alida Manfredi