Le violenze, non solo fisiche ma anche morali, commesse da un coniuge
nei confronti dell’altro durante il matrimonio, giustificano la
richiesta di separazione con addebito a carico del coniuge violento.
Questo principio, ormai pacifico, trova applicazione nei giudizi di separazione già da svariati decenni.
Cosa accade, però se il coniuge violento opponga che vi siano altre
cause, responsabili della rottura della relazione, addebitabili
all’altro coniuge (per esempio, quando quest’ ultimo abbia intrattenuto
una relazione extraconiugale o sia venuto meno ad altri doveri,
derivanti dal matrimonio, quale quello di reciproca assistenza,
economica e morale)?
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha
confermato, con cristallina chiarezza, i suoi più recenti orientamenti:
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge
all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti
dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità
all’autore di esse”, e ancora “… il loro accertamento esonera il giudice
del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini
dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che
sia la vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione
della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti
omogenei” (Cass., n. 31901 del 10.12.2018).
In sostanza, le violenze, siano esse fisiche o morali, perpetrate da un
coniuge nei confronti dell’ altro, sono considerate atti così gravi, che
diventa irrilevante la condotta dell’altro coniuge (a meno che non sia
anch’essa connotata da caratteri di violenza). Al punto che il giudice
della separazione non deve operare alcun giudizio di comparazione con i
comportamenti del coniuge vittima di violenze, anche qualora il suo
comportamento abbia contribuito a compromettere l’unità matrimoniale.
Avv. Alida Manfredi
In 30 anni d' attività l' avvocato Alida Manfredi ha maturato particolare esperienza nel settore del diritto di famiglia: separazioni, divorzi, convivenze e coppie di fatto, diritto agli alimenti ed al mantenimento, testamenti ed eredità, affido condiviso ed esclusivo di minori, interdizioni, tutele, amministrazioni di sostegno, divisioni immobiliari, stalking e maltrattamenti in famiglia. Referente AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori, presso il Tribunale di Cuneo, fa parte anche del Consiglio Direttivo Regionale dell' Associazione Opera direttamente presso i Tribunali di Cuneo, Asti e Torino.
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Da molti anni si occupa di procedure di sfratto, per morosità o per scadenza contrattuale non rispettata, nonchè di occupazioni d' immobili senza titolo. Aiuta le parti a trovare accordi prima d' intraprendere procedure giudiziarie spesso molto lunghe.
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