La
seconda Sez. Civ. della Corte di Cassazione, con la Sentenza numero
21479/2018 ha esaminato il caso di una disciolta coppia di conviventi
che, nel periodo trascorso insieme, aveva effettuato lavori di restauro
dell’abitazione che risultava, però, intestata ad uno solo di essi.
Il convivente non intestatario, che, fallita l'unione, aveva dovuto
lasciare l' immobile, chiedeva il rimborso di quanto aveva speso.
La Cassazione ha confermato le Sentenza dei Giudici di merito obbligando
l’intestataria della casa, in questo caso la donna, a restituire
l’equivalente di quanto investito dal compagno.
Questo in base al principio, di cui all’articolo 2041 c.c., ovvero dell’ingiusto arricchimento.
La proprietaria dell’immobile risultava, infatti, aver beneficiato di un
ingiusto vantaggio, costituito dall’apporto economico del convivente,
il quale, parallelamente aveva subito un’ingiustificata diminuzione
patrimoniale.
Non v'è dubbio, quindi, che a quest’ultimo spetti di essere indennizzato
per compensare il proprio impoverimento dal momento che, “scoppiata la
coppia”, non poteva più usufruire di quell' abitazione.
Avv. Alida Manfredi