Pubblicazione legale:
Con la Sentenza del 02.01.2019 n. 61/2019 la Corte di Cassazione è
intervenuta, ancora una volta, a reprimere le condotte persecutorie
(stalking) che logorano le vittime.
La Corte ha ritenuto che l’invio di messaggi, whataspp, email, può
costituire una grave “intrusione” nella sfera intima della persona .
Laddove questi mezzi siano usati con particolare intensità, temporale e
di contenuto, il comportamento assume rilevanza sotto il profilo penale,
integrando il reato di stalking ( atti persecutori) anziché quello,
meno grave, di molestie e minacce.
La sostanza del reato di stalking si ravvisa nella reiterazione del
comportamento che cagiona uno stato di profonda prostrazione nella
vittima, ingenerando o un grave stato di ansia e paura o un fondato
timore per l’ incolumità propria o di persone ad essa legate da
rapporti affettivi, oppure comporti una sensibile modificazione delle
abitudini di vita della persona offesa.
E questo può ben avvenire anche attraverso l’uso di strumenti
informatici: whatsapp, sms, email hanno il potere di raggiungere ovunque
le persone, anche senza il loro consenso, e quindi costituire vere e
proprie condotte persecutorie, previste e punite dall’art. 612 c.p. ,
se producono una significativa destabilizzazione della serenità ed
equilibrio psicologico della vittima, inducendola a cambiare le proprie
abitudini di vita.
Il nostro legilsatore, nella consapevolezza della pericolosità di
tali condotte, nel 2017, ha emanato una Legge che ha previsto la
possibilità di applicazione di misure di prevenzione ai soggetti anche
solo indiziati di questi reati, a più forte tutela per la vittima ed al
fine di prevenire che gli atti persecutori degenerino in più gravi
reati.
Avv. Alida Manfredi