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Avvocato Alida Manfredi a Cuneo

Alida Manfredi

Avvocato familiarista e divorzista

Informazioni generali

In 30 anni d' attività l' avvocato Alida Manfredi ha maturato particolare esperienza nel settore del diritto di famiglia: separazioni, divorzi, convivenze e coppie di fatto, diritto agli alimenti ed al mantenimento, testamenti ed eredità, affido condiviso ed esclusivo di minori, interdizioni, tutele, amministrazioni di sostegno, divisioni immobiliari, stalking e maltrattamenti in famiglia. Referente AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori, presso il Tribunale di Cuneo, fa parte anche del Consiglio Direttivo Regionale dell' Associazione Opera direttamente presso i Tribunali di Cuneo, Asti e Torino.

Esperienza


Diritto civile

Esperienza e competenze affinate in 30 anni di attività nel settore del diritto civile ed in particolare in quello del diritto di famiglia. Aggiornamento continuo, economicità e celerità del servizio, volto al problem solving.


Diritto di famiglia

Esperienza trentennale maturata nel settore, dove la delicatezza degli interessi in gioco impone di cercare, sin da subito, soluzioni condivise e consensuali per risolvere le crisi della famiglia. È Mediatore civile accreditato presso il Ministero della Giustizia e si avvale anche dell' Istituto della Negoziazione Assistita con l' obiettivo di aiutare le parti a trovare accordi soddisfacenti, nel rispetto dei diritti delle persone e dei minori in particolar modo.


Eredità e successioni

Esperienza, competenza, celerità ed economicità del servizio, volto al problem solving. Le questioni ereditarie e successorie coinvolgono le relazioni familiari più strette. Trovare un buon accordo, che contemperi le aspettative ed i diritti delle parti, non è solo la soluzione più veloce ed economica, ma anche quella preferibile sul piano delle relazioni. Nello svolgimento del suo ruolo professionale l'avvocato Alida Manfredi aiuta le parti a sperimentare la via conciliativa, e solo in caso di fallimento di questa, le assiste in giudizio.


Altre categorie

Unioni civili, Separazione, Divorzio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Licenziamento, Incidenti stradali, Mediazione, Matrimonio, Recupero crediti, Mobbing, Locazioni, Diritto del lavoro, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dello sport, Negoziazione assistita, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Adozione, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Stalking e molestie, Discriminazione, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arbitrato.



Credenziali

Pubblicazione legale

La mancata richiesta di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione non è pregiudizievole in sede di divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

Non è infrequente che, per i motivi più vari, in sede di separazione il coniuge “debole” si astenga dal chiedere, a carico del coniuge “forte”, un contributo al proprio mantenimento (il cosiddetto “assegno di separazione” o “di mantenimento”). Ebbene, molti si chiedono se tale scelta sia definitiva ed irrimediabilmente pregiudizievole dei propri diritti. In particolare, la domanda che in questi casi viene rivolta con maggiore frequenza ad un avvocato è la seguente: se avevo rinunciato a chiedere “l’assegno di separazione”, in occasione del divorzio, posso ancora chiedere un assegno? Anche se la situazione economica non è mutata? La risposta è positiva. E questo in virtù dell’indipendenza dei giudizi, quello di separazione e quello di divorzio. Essendo, infatti, due fasi che portano alla conclusione di un rapporto coniugale ma autonome e distinte, le richieste avanzate (od omesse) nella prima, non influiscono sulla seconda. Nei medesimi termini si è espressa anche, con estrema (e rara) chiarezza, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 2480 del 29.01.2019: “la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile”. La sopracitata sentenza contribuisce a far luce su una situazione d’incertezza che portava a soluzioni giudiziali discordanti nei diversi Tribunali italiani, offrendo, a quanti si trovino nella fase del fine-matrimonio, un autorevole contributo al principio giuridico – tanto fondamentale, quanto spesso disatteso -: quello della certezza del diritto. E soprattutto, rassicura quanti hanno, in sede di separazione, operato la scelta di astenersi dal chiedere all’ altro coniuge un contributo al mantenimento; scelta della quale si sono, poi, pentiti. In conclusione: è possibile cambiare idea. Avv. Alida Manfredi

Pubblicazione legale

L’ex convivente che ha contribuito alla ristrutturazione della casa va rimborsato

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La seconda Sez. Civ. della Corte di Cassazione, con la Sentenza numero 21479/2018 ha esaminato il caso di una disciolta coppia di conviventi che, nel periodo trascorso insieme, aveva effettuato lavori di restauro dell’abitazione che risultava, però, intestata ad uno solo di essi. Il convivente non intestatario, che, fallita l'unione, aveva dovuto lasciare l' immobile, chiedeva il rimborso di quanto aveva speso. La Cassazione ha confermato le Sentenza dei Giudici di merito obbligando l’intestataria della casa, in questo caso la donna, a restituire l’equivalente di quanto investito dal compagno. Questo in base al principio, di cui all’articolo 2041 c.c., ovvero dell’ingiusto arricchimento. La proprietaria dell’immobile risultava, infatti, aver beneficiato di un ingiusto vantaggio, costituito dall’apporto economico del convivente, il quale, parallelamente aveva subito un’ingiustificata diminuzione patrimoniale. Non v'è dubbio, quindi, che a quest’ultimo spetti di essere indennizzato per compensare il proprio impoverimento dal momento che, “scoppiata la coppia”, non poteva più usufruire di quell' abitazione. Avv. Alida Manfredi

Pubblicazione legale

Reato di stalking: anche attraverso mezzi informatici

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Con la Sentenza del 02.01.2019 n. 61/2019 la Corte di Cassazione è intervenuta, ancora una volta, a reprimere le condotte persecutorie (stalking) che logorano le vittime. La Corte ha ritenuto che l’invio di messaggi, whataspp, email, può costituire una grave “intrusione” nella sfera intima della persona . Laddove questi mezzi siano usati con particolare intensità, temporale e di contenuto, il comportamento assume rilevanza sotto il profilo penale, integrando il reato di stalking ( atti persecutori) anziché quello, meno grave, di molestie e minacce. La sostanza del reato di stalking si ravvisa nella reiterazione del comportamento che cagiona uno stato di profonda prostrazione nella vittima, ingenerando o un grave stato di ansia e paura o un fondato timore per l’ incolumità propria o di persone ad essa legate da rapporti affettivi, oppure comporti una sensibile modificazione delle abitudini di vita della persona offesa. E questo può ben avvenire anche attraverso l’uso di strumenti informatici: whatsapp, sms, email hanno il potere di raggiungere ovunque le persone, anche senza il loro consenso, e quindi costituire vere e proprie condotte persecutorie, previste e punite dall’art. 612 c.p. , se producono una significativa destabilizzazione della serenità ed equilibrio psicologico della vittima, inducendola a cambiare le proprie abitudini di vita. Il nostro legilsatore, nella consapevolezza della pericolosità di tali condotte, nel 2017, ha emanato una Legge che ha previsto la possibilità di applicazione di misure di prevenzione ai soggetti anche solo indiziati di questi reati, a più forte tutela per la vittima ed al fine di prevenire che gli atti persecutori degenerino in più gravi reati. Avv. Alida Manfredi

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Lo studio

Avvocato Familiarista E Divorzista Alida Manfredi
Corso Dante 21
Cuneo (CN)

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