La Suprema Corte con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023 si esprime sui presupposti per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile in relazione al periodo di convivenza prematrimoniale, affermando il seguente principio:
«Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».
Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto riconoscere che l’assegno divorzile ha una natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa. Per cui nei casi di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale.La Suprema Corte con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023 si esprime sui presupposti per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile in relazione al periodo di convivenza prematrimoniale, affermando il seguente principio:
«Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».
Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto riconoscere che l’assegno divorzile ha una natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa. Per cui nei casi di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale.
Un’assistenza qualificata in tutti i rami del diritto e opera nell’ambito della provincia di Brescia e Mantova nonchè nelle provincie limitrofe. Il fondatore dello studio, Avv. Marco Barziza, è iscritto all’albo degli avvocati di Brescia ed è abilitato a patrocinare avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori . Lo Studio Legale Barziza è composto dagli avvocati Marco Barziza e Amedeo Barziza, professionisti con pluriennale esperienza che svolgono con profonda passione l’attività giudiziale e stragiudiziale, in mediazione, negoziazione assistita, a privati, aziende ed enti pubblici nei diversi rami del diritto civile.
Le competenze dello studio in questo ambito includono la consulenza e redazione di contratti assicurativi, l'assistenza nelle controversie per il risarcimento dei danni, la gestione di sinistri e la rappresentanza legale in giudizi legati a responsabilità civile, infortuni, assicurazioni sulla vita e sui beni. Inoltre, lo studio affronta e aggiorna costantemente la normativa specifica di settore e le regolamentazioni dell'IVASS.
Nel campo del divorzio e della separazione, lo studio offre assistenza legale per la gestione di tutte le fasi del procedimento, sia consensuale che giudiziale. Le competenze includono la consulenza su aspetti patrimoniali, mantenimento, affidamento dei figli e divisione dei beni, negoziare accordi tra le parti, rappresentare i clienti in giudizio, e garantire il rispetto dei diritti e doveri dei coniugi e dei minori. È costante l'aggiornamento relativo alle normative sulla famiglia, delle procedure di mediazione familiare e delle soluzioni alternative alle controversie.
Con la Legge n. 6/2004, sovrapponendosi ai tradizionali istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione, è sorta la nuova figura dell’amministrazione di sostegno con l’esplicita finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente . Lo studio si occupa di assistere nel caso si voglio intraprendere tale percorso in sede giudiziaria avendo anche maturato esperienza nel settore .
Recupero crediti, Contratti, Diritto immobiliare, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Matrimonio, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Immigrazione e cittadinanza, Tutela degli anziani, Cassazione, Domiciliazioni.
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