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Cass. Civile sez. Ii, 29/04/2024, n. 11389.

Scritto da: Amedeo Barziza - Cassazione civile




Pubblicazione legale: Con Sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024, la seconda sezione della Corte di cassazione, intervenendo in materia di successione ereditaria, ha affermato che l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. Pertanto, non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.

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Amedeo Barziza

Avvocato a Desenzano del Garda