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Ricorso congiunto-Ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c.

Scritto da: Amedeo Barziza - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023, la Prima Sezione civile ha affermato il seguente principio: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto superare le ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta non rinvenendo, dal punto di vista sistematico, ostacoli all’ ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio.Con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023, la Prima Sezione civile ha affermato il seguente principio:
«In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto superare le ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta non rinvenendo, dal punto di vista sistematico, ostacoli all’ ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio.



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Amedeo Barziza

Avvocato civilista a Desenzano del Garda e Brescia