La possibilità per il garante di avvalersi dell'exceptio doli al fine di paralizzare l'escussione della polizza e, quindi, di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione indennitaria postula che questi alleghi e provi la natura abusiva o fraudolenta della pretesa fatta valere dal creditore.
A tal fine non è sufficiente la mera allegazione di circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che, in quanto relative alla mera fase esecutiva del rapporto principale, solo il debitore garantito potrebbe opporre al creditore. È per converso necessaria la prova liquida ed incontrovertibile dell'intento fraudolento o, quantomeno, dell'esercizio abusivo del credito da parte del beneficiario della garanzia.
L'eccezione in esame presuppone, quindi, il vero e proprio dolo del creditore, che abbia avanzato consapevolmente richieste di pagamento prima facie abusive e fraudolente.
Deve invece escludersi la possibilità per il garante autonomo di avvalersi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., della diversa eccezione di inadempimento agli obblighi incombenti sulle parti, ex contractu e/o ex lege, nella fase attuativa del rapporto originario quali ad esempio - per quanto in questa sede più specificamente rileva - quelli aventi ad oggetto la redazione di un verbale di consegna del sito fondiario ovvero l'esigenza di farsi carico delle mutate deteriori condizioni economiche in cui è venuta a versare la propria controparte contrattuale.
Fonte: Il Sole 24 Ore - leggi l'articolo
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