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Giurisprudenza

Scritto da: Amelia Vitiello - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Cass. civ., 12 agosto 2024 n. 22730

In sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice, al fine di determinare l’assegno di mantenimento può ordinare - d’ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali, servendosi della polizia tributaria, in deroga alle regole generali sull’onere della prova. L’esercizio di tale potere discrezionale serve per avere informazioni integrative riguardo le prove già fornite, qualora siano incomplete o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, pertanto, la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.


Cass. civ., 10 giugno 2024 n. 16053

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, non solo sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ma tenendo conto di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Occorre distinguere la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale - senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa.



Pubblicato da:


Amelia Vitiello

Avvocato civilista