IUSTLAB

Giurisprudenza

Scritto da: Amelia Vitiello - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

FAMIGLIA E MINORI


Cass. civ., 24 luglio 2024 n. 20507

La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale. Infatti, tra le circostanze da considerare sugli effetti patrimoniali dopo la separazione, ex art. 156 c.c., vi rientra anche la durata del matrimonio, la cui brevità non è causa di esclusione del riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

Cass. civ., 10 luglio 2024 n. 18843

Gli accordi a latere sono pattuizioni che vengono stipulate tra coniugi, a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga validato con omologa o sentenza. Secondo l’orientamento conforme, gli accordi precedenti alla separazione o divorzio sono validi se, rispetto al provvedimento giurisdizionale, rispondono all’interesse tutelato dal giudice. Invece, gli accordi successivi sono validi se non violano l’art. 160 c.c. e rispondono all’esigenza di adeguare i singoli aspetti degli accordi all’esperienza reale del nucleo familiare.

Cass. civ., 17 giugno 2024 n. 16691

L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, comprende non solo l’immobile, ma anche l’intero mobilio al suo interno, ciò al fine di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare. Ai fini dell’assegnazione della casa familiare è sufficiente che il figlio mantenga un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, seppur non quotidiana, ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al suo percorso formativo. Pertanto, è necessario accertare che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Tra gli indici probatori, rileva la circostanza che l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Cass. civ., 10 giugno 2024 n. 16053

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, non solo sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ma tenendo conto di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Occorre distinguere la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale - senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa.

Cass. civ., 5 giugno 2024 n. 15654

Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell’eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.

Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13570

Il contrasto sorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scuola, se religiosa o laica, presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto tenendo in considerazione l’esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, il principio di laicità non può essere invocato in termini assoluti né può assurgere a valore tiranno rispetto agli altri principi, i quali possono essere legittimamente limitati al fine di realizzare la tutela del minore.



Pubblicato da:


Amelia Vitiello

Avvocato civilista