Caso legale:
Nella sentenza il TRGA ja accolto i nostri motivi di ricorso, rifacendosi agli orientamenti della Cassazione secondo cui "La spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero (...), mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato".
La sentenza specifica che il termine previsto per la richiesta di rinnovo del permesso "deve intendersi ordinatorio" e dunque anche l'istanza presentata in ritardo va valutata.
Fonte: L'Adige - clicca quì