Pubblicazione legale:
Il licenziamento per
scarso rendimento.
Nella ipotesi di
contestazione, da parte della datrice di lavoro di inadempimento e/o
grave inadempimento il lavoratore potrà ben opporre le sue
giustificazioni nelle ipotesi in cui abbia eseguito la sua attività
nel rispetto del contratto e come da istruzioni della datrice di
lavoro.
Qualora il
lavoratore, autotrasportatore, non possa scaricare la merce per fatto
a lui non imputabile, può effettivamente giustificare correttamente
il grave inadempimento qualora riceva una lettera di contestazione, o
peggio, subisca un licenziamento per giusta causa.
Sul punto preme
ricordare che con l’ordinanza n. 10640 del 19 aprile 2024, la Corte
di Cassazione ha specificato gli elementi che devono sussistere per
il cd. licenziamento per scarso rendimento, ovvero quello determinato
da un grave inadempimento del lavoratore nell’esecuzione della
prestazione lavorativa, oggetto di numerosi contenziosi giudiziari.
Istituto di matrice
giurisprudenziale, il licenziamento per scarso rendimento viene
considerato quale una fattispecie di risoluzione del contratto per
inadempimento ex art. 1453 c.c. e s.s. e, quindi, pienamente lecita
in presenza di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali
ascrivibile al lavoratore.
La Corte specifica
che l’inadempimento del dipendente necessita di essere inquadrato
alla luce del fatto che il lavoratore subordinato, in forza del
contratto di lavoro, si obbliga solamente alla messa a disposizione
delle proprie energie nei confronti del datore di lavoro.
Ne discende, quindi,
che il mancato raggiungimento del risultato prefissato dal datore di
lavoro non può costituire, di per sé, un presupposto sufficiente ad
intimare il licenziamento per scarso rendimento.
Come rimarcato nel
provvedimento, la fattispecie in esame richiede, oltre all’elemento
oggettivo, anche il configurarsi di un elemento soggettivo, ovvero la
colpa del lavoratore.
Tale ultimo elemento
in particolare, secondo la Cassazione, contraddistingue il
licenziamento per scarso rendimento da tutte le altre tipologie di
licenziamento fondate sì su circostanze inerenti alla persona del
lavoratore, ma non qualificabili propriamente come inadempimenti
contrattuali in
quanto situazioni
che si verificano sul piano oggettivo e che determinano una mera
perdita di interesse alla prestazione lavorativa (quali la
sopravvenuta inidoneità del lavoratore, la carcerazione, assenza di
titolo professionale abilitante etc.).
Secondo i giudici di
legittimità, quindi, i fattori distintivi del licenziamento per
scarso rendimento sono l’espressione di un giudizio negativo nei
confronti del lavoratore e la sussistenza di un comportamento
riconducibile alla sfera volitiva del dipendente.
Nel caso di
contestata illegittimità della condotta del dipendente, come la
mancata consegna della merce da parte di un vettore senza colpa e per
fatto a lui non imputabile non potrà essere oggetto di sanzione
disciplinare.