La fedeltà del dipendente verso l’azienda.

Scritto da: Anastasia Fiorio - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Quando è violato l'obbligo di non concorrenza a carico del lavoratore?

La premessa necessaria, prima di rispondente alla domanda è la definizione di “obbligo di non concorrenza del lavoratore”, secondo l’articolo 2105 del Codice Civile, il lavoratore: non può svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro, né per conto proprio né per terzi, finché il rapporto di lavoro è in corso.

A questo quesito risponde in modo chiaro la sentenza Corte di Cassazione, sentenza n. 2239 del 30 gennaio 2017.

La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: non serve dimostrare che il dipendente abbia “rubato clienti” e neppure è sufficiente che abbia svolto attività concorrente, anche solo potenzialmente dannosa.
Concorrenza e concorrenza sleale non sono la stessa cosa.
Spesso si fa confusione, ma la Corte distingue chiaramente: la violazione dell’obbligo di fedeltà è un problema contrattuale, mentre la concorrenza sleale è un illecito diverso, più grave, che richiede prove specifiche.
In altre parole: un dipendente può essere responsabile anche senza concorrenza sleale, e l’azienda può chiedere il risarcimento dei danni se prova l’attività concorrente.In conclusione, il lavoratore deve rispettare l’obbligo di fedeltà e non concorrenza e anche nelle ipotesi un’attività “parallela” ci possono essere conseguenze legali rilevanti.

Rammento, però, che ogni caso va valutato con attenzione, perché piccoli dettagli possono cambiare completamente l’esito di una causa. Contattami per una verifica approfondita della tua situazione.



Pubblicato da:


Avvocato Anastasia Fiorio a San Bonifacio
Anastasia Fiorio

Avvocato civilista