Pubblicazione legale:
Quando è
violato l'obbligo di non concorrenza a carico del lavoratore?
La premessa
necessaria, prima di rispondente alla domanda è la definizione di
“obbligo di non concorrenza del lavoratore”, secondo l’articolo
2105 del Codice Civile, il lavoratore: non può svolgere attività in
concorrenza con il datore di lavoro, né per conto proprio né per
terzi, finché il rapporto di lavoro è in corso.
A questo quesito
risponde in modo chiaro la sentenza Corte di Cassazione, sentenza n.
2239 del 30 gennaio 2017.
La Cassazione
chiarisce un punto fondamentale: non serve dimostrare che il
dipendente abbia “rubato clienti” e neppure è sufficiente che
abbia svolto attività concorrente, anche solo potenzialmente
dannosa.
Concorrenza e concorrenza sleale non sono la stessa
cosa.
Spesso si fa confusione, ma la Corte distingue
chiaramente: la violazione dell’obbligo di fedeltà è un problema
contrattuale, mentre la concorrenza sleale è un illecito diverso,
più grave, che richiede prove specifiche.
In altre parole: un
dipendente può essere responsabile anche senza concorrenza sleale, e
l’azienda può chiedere il risarcimento dei danni se prova
l’attività concorrente.In conclusione,
il lavoratore deve rispettare l’obbligo di fedeltà e non
concorrenza e anche nelle ipotesi un’attività “parallela” ci
possono essere conseguenze legali rilevanti.
Rammento, però,
che ogni caso va valutato con attenzione, perché piccoli dettagli
possono cambiare completamente l’esito di una causa. Contattami per
una verifica approfondita della tua situazione.