Il nuovoTitolo IV bis del codice di procedura civile

Scritto da: Andrea Bellani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha introdotto il nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile inserendo gli articoli da 473 bis a 473 bis.71 prevedendone l’applicazione a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. 

Lo stesso articolo 473 bis prevede quali uniche eccezioni i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, quelli in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini Ue, ai quali si applicheranno disposizioni speciali.

Il Capo I del nuovo Titolo prevede delle disposizioni generali, applicabili a tutti i procedimenti disciplinati dagli articoli che seguono. Il legislatore ha predisposto un fitto reticolato normativo finalizzato alla sempre maggior tutela dei soggetti deboli del procedimento.

Separazione e Divorzio

Il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si introduce oggi nelle forme del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 473 bis 12

A differenza di quanto previsto precedentemente, è ora obbligatoria l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione, l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse domande o domande connesse, l’allegazione di copia di provvedimenti anche provvisori già adottati in altri procedimenti. 

Qualora la parte faccia richiesta di contributo di mantenimento (in ogni caso in presenza di figli minori) la nuova disposizione richiede la produzione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni oltre a tutta la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni

Infine, in presenza di figli minori, occorre il deposito di un piano genitoriale, ovvero una documentazione attestante l’organizzazione su base giornaliera dei minori ricomprendente gli impegni e le attività quotidiane relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze. 

Il piano genitoriale deve essere utilizzato dai genitori come vademecum per l’organizzazione delle giornate dei figli ed i rapporti di collocazione tra gli stessi.

È possibile di seguito scaricare il modello di piano genitoriale editabile predisposto sul modello approvato dal CNF.

A seguito del deposito del ricorso, il legislatore dispone che il Presidente del Tribunale fissi l’udienza di prima comparizione nel termine di 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo e designa il giudice relatore. Il resistente dovrà costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza. 

L’art. 473 bis 15 dispone che il Presidente possa, nell’interesse dei figli o nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte in caso di pregiudizio imminente o irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, emettere un decreto esecutivo inaudita altera parte contenente provvedimenti provvisori.Con il medesimo decreto il Presidente fissa un’udienza che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni per la modifica, la conferma o la revoca del predetto decreto.

Udienza di comparizione

Prima dell’udienza di comparizione le parti dispongono di un termine per il deposito di memorie: 

  • 20 giorni prima dell’udienza per il ricorrente in cui deve prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e a pena di decadenza modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate nell’atto introduttivo
  • 10 giorni prima dell’udienza per il resistente, il quale deve provvedere alla precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni e proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alle eventuali domande riconvenzionali e alle difese proposte dall’attore nella prima memoria. 
  • 5 giorni prima della data dell’udienza sempre per il ricorrente per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella sua prima memoria.

In ogni caso le decadenze valgono solo per le domande previste aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre su affidamento e mantenimento die figli minori possono sempre essere introdotte nuove domande e nuovi mezzi di prova, incluse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e anche per il coniuge se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. 

L’udienza di comparizione si svolge davanti al collegio o al giudice delegato e le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

All’udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione. 

In caso di mancata conciliazione il giudice emette ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’intessere delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figli, e provvede sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze. L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi deve svolgersi nei successivi 90 giorni. 

All’esito dell’istruttoria il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche.

Qualora ritenga la causa già matura per la decisione alla prima udienza di comparizione il Presidente fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina la discussione orale che dovrà avvenire nella medesima della causa nella stessa udienza, o su richiesta di parte in altra udienza.

Tra le novità rilevano gli articoli 473 bis 4, 473 bis 5 e 473bis 6 che disciplinano le modalità di ascolto dei minori. A seguito della riforma i minori con età non inferiore a 12 anni sono sentiti dal giudice nei procedimenti che prevedono l’adozione di provvedimenti che li riguardano, salvo che l’ascolto degli stessi risulti manifestatamente superfluo.

La domanda congiunta di separazione e divorzio

L’art. 473 bis 49 sancisce la possibilità per le parti di proporre cumulativamente, nel proprio atto introduttivo, la domanda di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio).

In tal caso, decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la domanda connessa diviene procedibile. 

Secondo l’orientamento del Tribunale di Milano (sent. 3452 del 2023), sarà onere delle parti, decorso il termine di legge, dare impulso alla domanda connessa mediante il deposito di note scritte così che il giudice possa provvedere. 

Il rito congiunto

L’art. 473 bis 51 dispone la possibilità per i coniugi, che dovranno dichiarare la propria intenzione di non addivenire ad una conciliazione, di presentare congiuntamente il ricorso per la separazione personale dei coniugi e/o di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio).

La normativa dispone che il ricorso debba essere necessariamente sottoscritto dalle parti e contenere tutto quanto previsto dall’art. 473 bis 12.

In tale sede le parti possono altresì regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. 

Il legislatore prevede la facoltà di richiedere la sostituzione dell’udienza di comparizione con la trattazione mediante note scritte.



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Avvocato Andrea Bellani a Lodi
Andrea Bellani

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