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Il nuovoTitolo IV bis del codice di procedura civile

Scritto da: Andrea Bellani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha introdotto il nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile inserendo gli articoli da 473 bis a 473 bis.71 prevedendone l’applicazione a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. 

Lo stesso articolo 473 bis prevede quali uniche eccezioni i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, quelli in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini Ue, ai quali si applicheranno disposizioni speciali.

Il Capo I del nuovo Titolo prevede delle disposizioni generali, applicabili a tutti i procedimenti disciplinati dagli articoli che seguono. Il legislatore ha predisposto un fitto reticolato normativo finalizzato alla sempre maggior tutela dei soggetti deboli del procedimento.

Separazione e Divorzio

Il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si introduce oggi nelle forme del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 473 bis 12

A differenza di quanto previsto precedentemente, è ora obbligatoria l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione, l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse domande o domande connesse, l’allegazione di copia di provvedimenti anche provvisori già adottati in altri procedimenti. 

Qualora la parte faccia richiesta di contributo di mantenimento (in ogni caso in presenza di figli minori) la nuova disposizione richiede la produzione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni oltre a tutta la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni

Infine, in presenza di figli minori, occorre il deposito di un piano genitoriale, ovvero una documentazione attestante l’organizzazione su base giornaliera dei minori ricomprendente gli impegni e le attività quotidiane relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze. 

Il piano genitoriale deve essere utilizzato dai genitori come vademecum per l’organizzazione delle giornate dei figli ed i rapporti di collocazione tra gli stessi.

È possibile di seguito scaricare il modello di piano genitoriale editabile predisposto sul modello approvato dal CNF.

A seguito del deposito del ricorso, il legislatore dispone che il Presidente del Tribunale fissi l’udienza di prima comparizione nel termine di 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo e designa il giudice relatore. Il resistente dovrà costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza. 

L’art. 473 bis 15 dispone che il Presidente possa, nell’interesse dei figli o nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte in caso di pregiudizio imminente o irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, emettere un decreto esecutivo inaudita altera parte contenente provvedimenti provvisori.Con il medesimo decreto il Presidente fissa un’udienza che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni per la modifica, la conferma o la revoca del predetto decreto.

Udienza di comparizione

Prima dell’udienza di comparizione le parti dispongono di un termine per il deposito di memorie: 

  • 20 giorni prima dell’udienza per il ricorrente in cui deve prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e a pena di decadenza modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate nell’atto introduttivo
  • 10 giorni prima dell’udienza per il resistente, il quale deve provvedere alla precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni e proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alle eventuali domande riconvenzionali e alle difese proposte dall’attore nella prima memoria. 
  • 5 giorni prima della data dell’udienza sempre per il ricorrente per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella sua prima memoria.

In ogni caso le decadenze valgono solo per le domande previste aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre su affidamento e mantenimento die figli minori possono sempre essere introdotte nuove domande e nuovi mezzi di prova, incluse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e anche per il coniuge se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. 

L’udienza di comparizione si svolge davanti al collegio o al giudice delegato e le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

All’udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione. 

In caso di mancata conciliazione il giudice emette ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’intessere delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figli, e provvede sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze. L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi deve svolgersi nei successivi 90 giorni. 

All’esito dell’istruttoria il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche.

Qualora ritenga la causa già matura per la decisione alla prima udienza di comparizione il Presidente fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina la discussione orale che dovrà avvenire nella medesima della causa nella stessa udienza, o su richiesta di parte in altra udienza.

Tra le novità rilevano gli articoli 473 bis 4, 473 bis 5 e 473bis 6 che disciplinano le modalità di ascolto dei minori. A seguito della riforma i minori con età non inferiore a 12 anni sono sentiti dal giudice nei procedimenti che prevedono l’adozione di provvedimenti che li riguardano, salvo che l’ascolto degli stessi risulti manifestatamente superfluo.

La domanda congiunta di separazione e divorzio

L’art. 473 bis 49 sancisce la possibilità per le parti di proporre cumulativamente, nel proprio atto introduttivo, la domanda di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio).

In tal caso, decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la domanda connessa diviene procedibile. 

Secondo l’orientamento del Tribunale di Milano (sent. 3452 del 2023), sarà onere delle parti, decorso il termine di legge, dare impulso alla domanda connessa mediante il deposito di note scritte così che il giudice possa provvedere. 

Il rito congiunto

L’art. 473 bis 51 dispone la possibilità per i coniugi, che dovranno dichiarare la propria intenzione di non addivenire ad una conciliazione, di presentare congiuntamente il ricorso per la separazione personale dei coniugi e/o di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio).

La normativa dispone che il ricorso debba essere necessariamente sottoscritto dalle parti e contenere tutto quanto previsto dall’art. 473 bis 12.

In tale sede le parti possono altresì regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. 

Il legislatore prevede la facoltà di richiedere la sostituzione dell’udienza di comparizione con la trattazione mediante note scritte.


Avv. Andrea Bellani - Avvocato a Lodi

L'avv. Bellani esercita la professione in materia di Diritto Civile, in particolare Obbligazioni e Contrattualistica, Diritto delle Successioni e Diritto di Famiglia, Recupero del Credito e Procedure Esecutive Mobiliari ed Immobiliari, Diritti Reali, Diritto Condominiale, Locazioni e Sfratti. L'avv. Bellani ha approfondito specifici aspetti in materia di diritto di famiglia e diritto condominiale. L'avv. Bellani è abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate per la Registrazione di Contratti e la presentazione di Dichiarazioni di Successione.




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Esperienza


Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Bellani, nell’ambito delle procedure di diritto di famiglia, si occupa di divorzi e separazioni assicura assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale, comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale, contenzioso sull’affidamento del minore, revisione e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, liti per affidamento figli, risarcimento danni da infedeltà coniugale.


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In caso di problematiche relative a inquilini morosi o di mancato rispetto delle condizioni contrattuali di locazione, lo Studio Legale Bellani assiste i propri clienti nelle procedure di sfratto dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente, oltre alle fasi di liberazione dell’immobile e di eventuale recupero del credito maturato.


Recupero crediti

Lo Studio Legale Bellani assicura la tutela in sede stragiudiziale dei diritti derivati dal mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali e delle obbligazioni di diversa natura. Qualora ciò non sia possibile, a seguito della disamina della problematica, lo Studio predispone gli atti necessari alla tutela degli interessi dei propri clienti dinnanzi le Autorità Giudiziarie competenti, incardinando procedimenti volti ad ottenere un provvedimento di riconoscimento del diritto. Lo Studio assicura altresì assistenza nelle procedure di recupero del credito giudiziale e stragiudiziale, l’assistenza processuale in fase esecutiva.


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Pubblicazione legale

È possibile sfrattare l’inquilino senza contratto di locazione o con contratto di locazione non registrato?

Pubblicato su IUSTLAB

Come è noto il contratto di locazione, per essere valido, deve essere registrato entro 60 giorni dalla stipula presso l’Agenzia dell’Entrate. Tuttavia, sono molti i proprietari di immobili che decidono di concordare solo verbalmente il canone mensile, oppure che hanno sottoscritto un contratto di locazione senza però procedere con la sua registrazione. È bene sin da subito precisare che questa soluzione oltre a comportare il rischio di una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate , rende nullo e privo di efficacia qualunque accordo intercorso tra conduttore e locatore. Quest’ultimo, in particolare, vedrà ridotte, anche se non del tutto vanificate, le forme di tutela a sua disposizione nel caso in cui l’inquilino continui ad occupare l’immobile senza pagare il canone di locazione concordato “in nero”. In tal caso, non sarà di fatti possibile azionare il giudizio di sfratto , che consente di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di liberare in breve tempo l’immobile oltreché ottenere i canoni non percepiti. Ma vediamo quali sono le possibili soluzioni di cui può disporre il proprietario per sfrattare l’inquilino che non paga nel caso in cui vi sia solo un accordo verbale o un contratto non registrato. La prima è la registrazione tardiva del contratto di locazione che può essere effettuata in qualsiasi momento e che consente di far acquisire efficacia e validità al contratto, che potrà quindi essere utilizzato per azionare la procedura di sfratto per morosità. Il secondo modo per mandare via l’inquilino senza contratto è aviare una causa di occupazione senza titolo . Trattasi di un’azione di restituzione finalizzata a tutelare il diritto di proprietà del locatore che dovrà semplicemente dimostrare che l’immobile è stato consegnato a seguito di accordo verbale o di contratto non registrato. Non occorre alcuna altra prova, bensì è chi lo detiene che dovrà provare dimostrare di avere un valido titolo che giustifichi la sua permanenza. La legge in tal modo consente di tutelare il diritto di proprietà anche nel momento in cui il bene è stato trasferito violando le norme fiscali. Attenzione però, nel momento in cui l’inquilino senza contratto viene “sfrattato” il proprietario dell’immobile non potrà richiedere gli eventuali canoni di locazione non corrisposti . Il locatore, al più potrà ottenere un’indennità di occupazione quale indennizzo per la perdita economica subita, anche se la cifra sarà sicuramente minore rispetto ai canoni di locazione non percepiti. Altro svantaggio di tale procedura rispetto al procedimento di sfratto sono le lunghe tempistiche. Per riuscire a riottenere il possesso dell’immobile il locatore impiegherà circa due anni, contro ai circa sei mesi che avrebbe impiegato per l’azione di sfratto.

Pubblicazione legale

Nomina amministratore di condomino giudiziale

Pubblicato su IUSTLAB

Il Condominio, quando i condomini sono più di 8, deve necessariamente disporre di un Amministratore. Questa figura deve essere nominata dall’Assemblea Condominiale ma, quando questa non vi provvede, può essere nominato direttamente dall’Autorità Giudiziaria su ricorso dei singoli condomini. Art 1129 c.c. “se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario ” Quando si ricorre alla nomina dell’amministratore giudiziario? Quando l’Assemblea , per inerzia o per incapacità nel raggiungimento del quorum deliberativo, non riesce a nominare un amministratore di Condominio , la legge dispone che si possa ricorrere all’Autorità Giudiziaria al fine di richiederne la nomina giudiziale . Ciò indipendentemente dal numero di condomini. Facciamo chiarezza: 1. la legge impone la nomina di un Amministratore di Condominio (che abbia frequentato un corso di almeno 72 ore e sia iscritto nell’apposito registro) quando il numero di condomini è superiore a 8 . 2. tuttavia si ha Condominio anche in presenza di due soli condomini (cd. Condominio Minimo). 3. la necessità di nominare un Amministratore di Condominio può sorgere anche nei casi in cui la sua nomina non sia obbligatoria. In conclusione: si può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un Amministratore di Condominio anche quando il numero di condomini sia pari o inferiore a 8. Gli obblighi dell’Amministratore giudiziario L’Amministratore nominato dal Giudice dovrà attendere ai medesimi compiti, obblighi e doveri dell’Amministratore regolarmente nominato dall’Assemblea Condominiale . Quanto al compenso, in assenza di un accordo tra l’Amministratore e l’Assemblea che lo nomina, questo è determinato secondo le tariffe degli ordini professionali, degli usi e della zona. In caso di contestazione viene determinato dal giudice. Chi ricorre all’Autorità Giudiziaria? Legittimato a ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente è innanzitutto il singolo Condomino . Per tale deve intendersi il proprietario dell’unità immobiliare insita nel complesso condominiale. Secondariamente, in via residuale, è altresì legittimato l’Amministratore uscente che, a seguito delle dimissioni, mantiene comunque un dovere di amministrazione in prorogatio sino a quando l’Assemblea non abbia provveduto alla nomina di un nuovo Amministratore. Qual è l’Autorità Giudiziaria competente? A decidere del ricorso presentato per la nomina di un Amministratore giudiziario è il Tribunale del luogo ove si trova il condominio , nella figura del Giudice della Volontaria Giurisdizione . Al fine di presentare detto ricorso non è necessario ricorrere all’ausilio di un avvocato, anche se consigliato, in quanto dinnanzi al Giudice della Volontaria Giurisdizione la parte può costituirsi personalmente. Il ricorso Il ricorso , nel caso in cui non ci si rivolga ad un avvocato, deve indicare innanzitutto le generalità del ricorrente, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Secondariamente occorrerà una esposizione in fatto degli elementi che hanno caratterizzato la vicenda: a titolo esemplificativo, l’impossibilità di nomina per assenza di quorum costitutivo dell’Assemblea, di quorum deliberativo per contrasti nella decisione dell’Amministratore da nominare, ecc.. Occorrerà dare atto della necessità della nomina dell’Amministratore. Infine si dovrà necessariamente richiedere al Giudice la nomina in Camera di Consiglio dell’Amministratore giudiziario. I costi Al fine della presentazione del ricorso occorre sostenere diverse spese vive, cioè costi necessari al deposito del ricorso: 98,00 € di Contributo Unificato ; 27,00€ di marche da bollo . A tali costi vanno aggiunti gli onorari dell’avvocato incaricato della pratica, i cui compensi possono essere determinati tra i 1.200,00 € e i 2.700,00 € in relazione alla complessità della pratica. Le spese così quantificate dovranno essere sopportate dal solo ricorrente (o ricorrenti nel caso di ricorso congiunto).

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Lo studio

Andrea Bellani
Corso Archinti N. 31
Lodi (LO)

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