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ResponsabilitÀ medica – mediazione e consulenza tecnica preventiva ex 696 c.p.

Scritto da: Andrea Bellani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

“L’ordinamento giuridico italiano prevede, quale condizione di procedibilità alle controversie in materia di responsabilità medica, il previo esperimento in alternativa del procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.”

MEDIAZIONE

Il legislatore nazionale con il D. Lgs. 28/2010, ha introdotto una condizione di procedibilità all’esperimento di talune controversie giudiziarie in ambito civile. 

La finalità per la quale si è reso necessario un simile intervento legislativo è riscontrabile nella necessità di deflazionare il carico di lavoro dell’organo giudiziario fornendo un valido strumento di risoluzione delle controversie senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

Il procedimento di mediazione è esperibile dinnanzi a Organismi di Mediazione autorizzati. 

L’art 5 comma 1 bis del citato testo normativo individua le materie per le quali è prevista la mediazione come condizione di procedibilità. Tra queste vi rientrano le controversie aventi ad oggetto il “risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria”.

Senza approfondire le modalità con le quali il tentativo di mediazione deve essere esperito, per quanto rileva ai fini del presente articolo è fondamentale sottolineare come il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (in caso di mancato esperimento del procedimento ex art. 696 c.p.c.) può essere rilevato dal giudice adito nell’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. In tal caso, il giudice fisserà una nuova udienza fissando un termine perentorio entro il quale le parti dovranno esperire il procedimento obbligatorio di mediazione.

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

“L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”

In generale

Con D.L. 35/2005 il legislatore nazionale ha inserito l’art. 696 bis all’interno del codice di procedura civile. La localizzazione della disposizione normativa nel libro VI Dei procedimenti speciali, Capo III Dei procedimenti cautelari, Sezione IV Dei procedimenti di istruzione preventiva non è stata una scelta casuale.

La ratio di questo nuovo istituto si individua nella volontà di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale mediante il ricorso ad un consulente tecnico, nominato dall’Autorità Giudiziaria, che sia in grado di formulare una proposta conciliativa alle parti dopo aver effettuato una primaria ricognizione della situazione di fatto. 

Il consulente ha tuttavia la sola facoltà di tentare la conciliazione tra le parti, solo quando lo ritiene possibile.

Se la conciliazione non riesce o se non sia stato possibile darvi corso, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito

A differenza dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696 c.p.c., questo nuovo istituto non richiede per il suo espletamento il periculum in mora, ovvero il pericolo che nell’attesa dell’instaurazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi.

Responsabilità Medica

L’istituto

Con la Legge n. 24 del 8.3.2017 (c.d. Gelli-Bianco) recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” il legislatore è intervenuto per limitare il ricorso al fenomeno della medicina difensiva.

Per quanto qui rileva, l’art. 8 del disposto normativo stabilisce che 

“Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

La presentazione del ricorso di cui al comma 1° costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento”

La norma individua quindi, quale condizione di procedibilità all’introduzione di una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, il necessario esperimento di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.

Le controversie individuate dall’art. 8 sono tutte le azioni di risarcimento, di condanna o anche solo di accertamento, previste dalle l. n. 24/17. 

Sono tali tutte quelle controversie vertenti il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, indipendentemente dal fatto che il danno si fondi sulla condotta colposa o dolosa del medico o di altro operatore sanitario ovvero che derivi dalla violazione da parte della struttura sanitaria del contratto di spedalità. L’istituto si applica in tutti i casi in cui l’azione sia promossa nei confronti del danneggiante, della struttura sanitaria o dell’assicurazione nei casi di azione diretta ex art. 12, l. n. 24/17.

Il procedimento

Affinché venga realizzata la condizione di procedibilità di cui all’art. 8 L. 24/2017 occorre che il procedimento venga esperito o comunque instaurato.

La consulenza tecnica preventiva si instaura mediante il deposito, presso la cancelleria del Giudice competente, del ricorso contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 125 c.p.c.

L’ordinamento non richiede che il ricorso contenga l’indicazione della futura domanda di merito. Ciò in quanto il procedimento non possiede natura cautelare anticipatoria della prova in quanto non ha la funzione di anticipare un’attività probatoria che si teme non si potrà più compiere a causa del venir meno, o del modificarsi, dell’oggetto della prova stessa, ma il suo fine è quello di definire la controversia senza dover far ricorso al giudizio di cognizione piena.

La domanda sarà quindi contenuta nella futura domanda di introduzione al giudizio di merito.

Il giudizio di merito

In caso di mancata conciliazione tra le parti in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la parte interessata può promuovere un giudizio di merito dinnanzi all’Autorità Giudiziaria competente. L’art. 8 comma 3 della L. 24/2017 impone l’esperimento del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.”

Il comma sopra riportato sancisce che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione per mezzo della consulenza tecnica preventiva o il procedimento ex art. 696 c.p.c. non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la condizione di procedibilità si deve considerare realizzata e diventa quindi possibile introdurre il giudizio di merito.

La L. 24 /2017 impone che il giudizio ex art. 702 bis deve essere introdotto entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine dinnanzi allo stesso giudice che ha trattato il ricorso per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.

Appare opportuno un approfondimento per quanto riguarda il termine entro cui deve essere instaurato il procedimento di merito. 

Alla luce della vita giudiziaria, risulta altamente improbabile che un procedimento ex art. 696 c.p.c. possa trovare una conclusione nei termini illustrati dal comma terzo dell’art. 8 L. 24/2017. Pertanto secondo un’impostazione dottrinale che trova fondamento anche nella recente giurisprudenza di merito, il termine semestrale previsto per l’avvio del procedimento sommario di cognizione, deve ritenersi termine ordinatorio. 

Pertanto, la parte interessata può attendere anche oltre il termine di sei mesi dall’introduzione del procedimento di consulenza tecnica preventiva e oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione prima di introdurre il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

In conclusione occorre solamente ricordare come il giudice adito nel procedimento ex art. 702 bis può sempre disporre la conversione del rito in ordinario ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.


Avv. Andrea Bellani - Avvocato a Lodi

L'avv. Bellani esercita la professione in materia di Diritto Civile, in particolare Obbligazioni e Contrattualistica, Diritto delle Successioni e Diritto di Famiglia, Recupero del Credito e Procedure Esecutive Mobiliari ed Immobiliari, Diritti Reali, Diritto Condominiale, Locazioni e Sfratti. L'avv. Bellani ha approfondito specifici aspetti in materia di diritto di famiglia e diritto condominiale. L'avv. Bellani è abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate per la Registrazione di Contratti e la presentazione di Dichiarazioni di Successione.




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Esperienza


Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Bellani, nell’ambito delle procedure di diritto di famiglia, si occupa di divorzi e separazioni assicura assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale, comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale, contenzioso sull’affidamento del minore, revisione e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, liti per affidamento figli, risarcimento danni da infedeltà coniugale.


Eredità e successioni

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L’istituto mira a sancire la rottura del legame coniugale. Da ciò consegue il venir meno di taluni dei diritti e doveri a carico di ciascun coniuge. A seguito dell’avvio del procedimento di separazione, i coniugi sono autorizzati e vivere separati l’uno dall’altro. Sotto il profilo patrimoniale, può essere riconosciuto l’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli e/o del coniuge. A differenza del divorzio, il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati, non scioglie il vincolo matrimoniale che può essere in qualsiasi momento nuovamente confermato con una riconciliazione.


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Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Bellani

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Lo Studio Legale Bellani si presenta come un studio multidisciplinare, giovane e dinamico che fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle principali aree del diritto. Lo Studio Legale Bellani offre alla propria clientela, privati o persone giuridiche, anche in contesto internazionale, una assistenza legale e un servizio di consulenza qualificati che abbracciano diversi rami del diritto.

Pubblicazione legale

Il nuovoTitolo IV bis del codice di procedura civile

Pubblicato su IUSTLAB

Il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha introdotto il nuovo Titolo IV bis del codice di procedura civile inserendo gli articoli da 473 bis a 473 bis.71 prevedendone l’applicazione a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Lo stesso articolo 473 bis prevede quali uniche eccezioni i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, quelli in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini Ue, ai quali si applicheranno disposizioni speciali. Il Capo I del nuovo Titolo prevede delle disposizioni generali, applicabili a tutti i procedimenti disciplinati dagli articoli che seguono. Il legislatore ha predisposto un fitto reticolato normativo finalizzato alla sempre maggior tutela dei soggetti deboli del procedimento. Separazione e Divorzio Il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si introduce oggi nelle forme del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’ art. 473 bis 12 . A differenza di quanto previsto precedentemente, è ora obbligatoria l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione, l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse domande o domande connesse, l’allegazione di copia di provvedimenti anche provvisori già adottati in altri procedimenti. Qualora la parte faccia richiesta di contributo di mantenimento (in ogni caso in presenza di figli minori) la nuova disposizione richiede la produzione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni oltre a tutta la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni . Infine, in presenza di figli minori, occorre il deposito di un piano genitoriale , ovvero una documentazione attestante l’organizzazione su base giornaliera dei minori ricomprendente gli impegni e le attività quotidiane relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze. Il piano genitoriale deve essere utilizzato dai genitori come vademecum per l’organizzazione delle giornate dei figli ed i rapporti di collocazione tra gli stessi. È possibile di seguito scaricare il modello di piano genitoriale editabile predisposto sul modello approvato dal CNF. A seguito del deposito del ricorso, il legislatore dispone che il Presidente del Tribunale fissi l’ udienza di prima comparizione nel termine di 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo e designa il giudice relatore. Il resistente dovrà costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza. L’ art. 473 bis 15 dispone che il Presidente possa, nell’interesse dei figli o nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte in caso di pregiudizio imminente o irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, emettere un decreto esecutivo inaudita altera parte contenente provvedimenti provvisori. Con il medesimo decreto il Presidente fissa un’udienza che dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni per la modifica, la conferma o la revoca del predetto decreto. Udienza di comparizione Prima dell’udienza di comparizione le parti dispongono di un termine per il deposito di memorie: 20 giorni prima dell’udienza per il ricorrente in cui deve prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e a pena di decadenza modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate nell’atto introduttivo 10 giorni prima dell’udienza per il resistente, il quale deve provvedere alla precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni e proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alle eventuali domande riconvenzionali e alle difese proposte dall’attore nella prima memoria. 5 giorni prima della data dell’udienza sempre per il ricorrente per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella sua prima memoria. In ogni caso le decadenze valgono solo per le domande previste aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre su affidamento e mantenimento die figli minori possono sempre essere introdotte nuove domande e nuovi mezzi di prova, incluse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e anche per il coniuge se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. L’udienza di comparizione si svolge davanti al collegio o al giudice delegato e le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. All’udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione. In caso di mancata conciliazione il giudice emette ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’intessere delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figl i, e provvede sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze. L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi deve svolgersi nei successivi 90 giorni. All’esito dell’istruttoria il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche. Qualora ritenga la causa già matura per la decisione alla prima udienza di comparizione il Presidente fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina la discussione orale che dovrà avvenire nella medesima della causa nella stessa udienza, o su richiesta di parte in altra udienza. Tra le novità rilevano gli articoli 473 bis 4, 473 bis 5 e 473bis 6 che disciplinano le modalità di ascolto dei minori . A seguito della riforma i minori con età non inferiore a 12 anni sono sentiti dal giudice nei procedimenti che prevedono l’adozione di provvedimenti che li riguardano, salvo che l’ascolto degli stessi risulti manifestatamente superfluo. La domanda congiunta di separazione e divorzio L’art. 473 bis 49 sancisce la possibilità per le parti di proporre cumulativamente , nel proprio atto introduttivo, la domanda di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio) . In tal caso, decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la domanda connessa diviene procedibile. Secondo l’orientamento del Tribunale di Milano (sent. 3452 del 2023), sarà onere delle parti, decorso il termine di legge, dare impulso alla domanda connessa mediante il deposito di note scritte così che il giudice possa provvedere. Il rito congiunto L’art. 473 bis 51 dispone la possibilità per i coniugi, che dovranno dichiarare la propria intenzione di non addivenire ad una conciliazione, di presentare congiuntamente il ricorso per la separazione personale dei coniugi e/o di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio (divorzio). La normativa dispone che il ricorso debba essere necessariamente sottoscritto dalle parti e contenere tutto quanto previsto dall’art. 473 bis 12. In tale sede le parti possono altresì regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Il legislatore prevede la facoltà di richiedere la sostituzione dell’udienza di comparizione con la trattazione mediante note scritte.

Pubblicazione legale

È possibile sfrattare l’inquilino senza contratto di locazione o con contratto di locazione non registrato?

Pubblicato su IUSTLAB

Come è noto il contratto di locazione, per essere valido, deve essere registrato entro 60 giorni dalla stipula presso l’Agenzia dell’Entrate. Tuttavia, sono molti i proprietari di immobili che decidono di concordare solo verbalmente il canone mensile, oppure che hanno sottoscritto un contratto di locazione senza però procedere con la sua registrazione. È bene sin da subito precisare che questa soluzione oltre a comportare il rischio di una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate , rende nullo e privo di efficacia qualunque accordo intercorso tra conduttore e locatore. Quest’ultimo, in particolare, vedrà ridotte, anche se non del tutto vanificate, le forme di tutela a sua disposizione nel caso in cui l’inquilino continui ad occupare l’immobile senza pagare il canone di locazione concordato “in nero”. In tal caso, non sarà di fatti possibile azionare il giudizio di sfratto , che consente di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di liberare in breve tempo l’immobile oltreché ottenere i canoni non percepiti. Ma vediamo quali sono le possibili soluzioni di cui può disporre il proprietario per sfrattare l’inquilino che non paga nel caso in cui vi sia solo un accordo verbale o un contratto non registrato. La prima è la registrazione tardiva del contratto di locazione che può essere effettuata in qualsiasi momento e che consente di far acquisire efficacia e validità al contratto, che potrà quindi essere utilizzato per azionare la procedura di sfratto per morosità. Il secondo modo per mandare via l’inquilino senza contratto è aviare una causa di occupazione senza titolo . Trattasi di un’azione di restituzione finalizzata a tutelare il diritto di proprietà del locatore che dovrà semplicemente dimostrare che l’immobile è stato consegnato a seguito di accordo verbale o di contratto non registrato. Non occorre alcuna altra prova, bensì è chi lo detiene che dovrà provare dimostrare di avere un valido titolo che giustifichi la sua permanenza. La legge in tal modo consente di tutelare il diritto di proprietà anche nel momento in cui il bene è stato trasferito violando le norme fiscali. Attenzione però, nel momento in cui l’inquilino senza contratto viene “sfrattato” il proprietario dell’immobile non potrà richiedere gli eventuali canoni di locazione non corrisposti . Il locatore, al più potrà ottenere un’indennità di occupazione quale indennizzo per la perdita economica subita, anche se la cifra sarà sicuramente minore rispetto ai canoni di locazione non percepiti. Altro svantaggio di tale procedura rispetto al procedimento di sfratto sono le lunghe tempistiche. Per riuscire a riottenere il possesso dell’immobile il locatore impiegherà circa due anni, contro ai circa sei mesi che avrebbe impiegato per l’azione di sfratto.

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Lo studio

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Corso Archinti N. 31
Lodi (LO)

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