Sentenza giudiziaria:
La Corte di Appello di Firenze ha accolto la tesi del creditore reclamato secondo cui il rapporto giuridico che si instaura tra lo stato monopolista ed il rivenditore di tabacchi è di appalto misto a vendita, ove quest’ultima ha la prevalenza. Ricadono, infatti, sul rivenditore i rischi dei generi di monopolio acquistati al prezzo ridotto dell'aggio.
Per valutare i ricavi lordi, ai sensi della Legge Fallimentare, si tiene perciò conto non solo dell'aggio (pari al 10% circa), ma dell'intero valore di acquisto del bene e, quindi, anche del restante 90%.