Pubblicazione legale:
La liquidazione del risarcimento da parte delle compagnie
assicurative rappresenta uno degli aspetti più critici e sensibili nel contesto
del diritto assicurativo. In Italia, come in molti altri ordinamenti, le
normative sono tese a tutelare il diritto degli assicurati o dei danneggiati a
ottenere un risarcimento tempestivo. Tuttavia, non è raro che le compagnie
assicurative possano ritardare, anche ingiustificatamente, la liquidazione dei
danni, causando ulteriori disagi e danni ai soggetti interessati. In questo
articolo esamineremo la responsabilità dell'assicurazione in caso di ritardo
nella liquidazione del risarcimento, analizzando la normativa vigente, la
giurisprudenza in materia e le possibili azioni legali che possono essere
intraprese per tutelare i diritti degli assicurati.
1. Il quadro normativo di riferimento
Nel diritto italiano, la responsabilità delle assicurazioni
per il ritardo nella liquidazione del risarcimento trova fondamento in diverse
disposizioni di legge. In particolare, il Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Codice Civile contengono le principali
normative che regolano i rapporti tra le compagnie assicurative e gli
assicurati.
1.1 Codice delle Assicurazioni Private
L'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private
disciplina la procedura per la liquidazione del danno in caso di sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, prevedendo termini stringenti per
l'adempimento dell'assicurazione. In particolare, l'assicurazione è obbligata a
formulare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta completa di documentazione in caso di danni a cose, e entro 90 giorni
per i danni alla persona. In casi di sinistri con lesioni personali gravi o mortali,
il termine può essere esteso a 120 giorni.
Qualora l'assicurazione non rispetti tali termini, può
essere considerata inadempiente e soggetta a responsabilità per i danni
ulteriori che derivano dal ritardo. È importante notare che il rispetto dei
termini per la liquidazione è condizionato dalla completezza della
documentazione fornita dall'assicurato o dal danneggiato.
1.2 Codice Civile
Il Codice Civile italiano, agli articoli 1218 e 1223,
disciplina in maniera generale la responsabilità per inadempimento e il
risarcimento del danno. L'articolo 1218 stabilisce che "il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno", a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo sia dovuto a
causa a lui non imputabile. Di conseguenza, l'assicurazione che ritarda
ingiustificatamente il pagamento del risarcimento può essere considerata inadempiente
e responsabile dei danni conseguenti.
L'articolo 1223 del Codice Civile, inoltre, chiarisce che il
risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente)
sia il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e
diretta dell'inadempimento o del ritardo.
2. Le cause del ritardo nella liquidazione
Le ragioni per cui una compagnia assicurativa può ritardare
nella liquidazione del risarcimento sono molteplici. Alcune di queste possono
essere giustificate, mentre altre possono costituire una violazione degli
obblighi contrattuali e normativi dell'assicurazione. Tra le principali cause
troviamo:
Incompleta o insufficiente documentazione: Spesso
l'assicurazione non procede alla liquidazione perché ritiene che la
documentazione fornita dall'assicurato o dal danneggiato non sia completa.
Tuttavia, la compagnia è tenuta a richiedere in modo tempestivo eventuali
integrazioni documentali.
Necessità di accertamenti per la valutazione del danno: In
alcuni casi, specialmente per danni complessi o lesioni personali gravi,
l'assicurazione può richiedere tempi più lunghi per accertare l'effettiva
entità del danno.
Disaccordi sull'entità del risarcimento: Spesso vi sono
divergenze tra l'assicurato e l'assicurazione riguardo all'ammontare del
risarcimento dovuto. In tali casi, possono essere necessarie ulteriori
trattative o, in ultima analisi, un intervento giudiziario.
Comportamenti dilatori della compagnia assicurativa: In
alcuni casi, purtroppo, le assicurazioni possono adottare comportamenti
dilatori per ritardare il pagamento, nella speranza di una soluzione
stragiudiziale vantaggiosa o per questioni di liquidità aziendale.
3. Conseguenze del ritardo e responsabilità
dell'assicurazione
Il ritardo nella liquidazione del risarcimento può avere
conseguenze negative per l'assicurato o per il danneggiato, che si trova spesso
a dover fronteggiare spese immediate, specialmente in caso di danni gravi o di
lesioni personali. Tali ritardi possono comportare un peggioramento delle
condizioni economiche del danneggiato, con costi aggiuntivi, perdita di
opportunità o peggioramento delle condizioni di salute.
3.1 Danno da ritardo
Il danno da ritardo può essere sia patrimoniale che non
patrimoniale. Il danno patrimoniale comprende, ad esempio, gli interessi legali
sulle somme non corrisposte tempestivamente o il costo delle spese anticipate
dal danneggiato in attesa del risarcimento (ad esempio, spese mediche o di
riparazione). Il danno non patrimoniale può includere il disagio psicologico e
lo stress causato dall'incertezza sulla liquidazione.
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che
l'assicurazione è tenuta a risarcire non solo il danno principale, ma anche i
danni ulteriori derivanti dal ritardo ingiustificato nella liquidazione del
risarcimento.
3.2 Applicazione degli interessi e della rivalutazione
monetaria
In caso di ritardo nella liquidazione, l'assicurato ha
diritto a chiedere l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute, a
partire dal momento in cui l'assicurazione avrebbe dovuto corrispondere il
risarcimento. Gli interessi legali possono essere calcolati secondo quanto
previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile.
Oltre agli interessi legali, può essere richiesta anche la
rivalutazione monetaria, in particolare nei casi in cui l'inflazione abbia
significativamente ridotto il valore della somma inizialmente dovuta. La
rivalutazione mira a mantenere il potere d'acquisto del risarcimento nel tempo.
4. Le tutele per l'assicurato: azioni legali e
alternative
L'assicurato o il danneggiato che si trova di fronte a un
ritardo ingiustificato nella liquidazione del risarcimento ha a disposizione
diverse strade per tutelare i propri diritti. Vediamo le principali.
4.1 Reclami all'IVASS
Prima di intraprendere azioni legali, è possibile presentare
un reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che è
l'autorità di controllo sul settore assicurativo in Italia. L'IVASS ha il
compito di vigilare sul corretto comportamento delle compagnie assicurative e
può intervenire in caso di irregolarità o inadempimenti.
Il reclamo all'IVASS può portare a una rapida risoluzione
del problema, in quanto le compagnie assicurative sono tenute a fornire una
risposta formale all'istituto. Tuttavia, l'IVASS non ha il potere di imporre il
pagamento del risarcimento, ma può sanzionare le compagnie per comportamenti
scorretti.
4.2 Azioni legali
Se il reclamo non produce risultati o se l'assicurato
preferisce un'azione più incisiva, è possibile rivolgersi al giudice per
chiedere la condanna della compagnia assicurativa al pagamento del risarcimento
e dei danni da ritardo. L'azione legale può essere avviata sia in sede civile
che, nei casi di particolare gravità, in sede penale (ad esempio, in caso di
dolo o frode da parte dell'assicurazione).
In sede civile, l'assicurato può chiedere:
La condanna dell'assicurazione al pagamento del risarcimento
originario.
La condanna al risarcimento dei danni ulteriori derivanti
dal ritardo (ad esempio, interessi legali e rivalutazione monetaria).
L'eventuale risarcimento del danno morale o non
patrimoniale.
4.3 Mediazione e conciliazione
Prima di ricorrere al giudice, in alcuni casi può essere
utile tentare una risoluzione stragiudiziale della controversia tramite
mediazione o conciliazione. Questi strumenti, previsti dalla normativa
italiana,
5. Giurisprudenza
Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 12403 del 25
maggio 2018
In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che
il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte
dell'assicurazione può configurare una responsabilità ulteriore per i danni
subiti dal danneggiato, inclusi i danni derivanti dal ritardo stesso. La Corte
ha specificato che il danneggiato ha diritto agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria dal momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto
effettuare il pagamento, a condizione che vi sia stata una richiesta di risarcimento
conforme.
Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 31574 del 4
dicembre 2019
In questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che
il comportamento dilatorio dell'assicurazione, finalizzato a ritardare
ingiustificatamente la liquidazione del risarcimento, configura una
responsabilità per inadempimento contrattuale. La Corte ha confermato che, in
caso di ritardo, l'assicurazione è tenuta a risarcire anche i danni ulteriori
patiti dal danneggiato, in particolare gli interessi e la rivalutazione
monetaria, senza che sia necessario provare il dolo o la colpa grave da parte
della compagnia.
Il Tribunale di Milano ha affrontato un caso di ritardo
nella liquidazione del risarcimento relativo a un sinistro stradale. Il
Tribunale ha condannato l'assicurazione a pagare al danneggiato non solo
l'importo originario del risarcimento, ma anche gli interessi e la
rivalutazione per il ritardo ingiustificato. La sentenza ha sottolineato
l'importanza della tempestività nella gestione delle pratiche di risarcimento,
pena la responsabilità per i danni ulteriori derivanti dal ritardo.
Questa ordinanza conferma il principio secondo cui
l'assicurazione è responsabile del ritardo ingiustificato nella liquidazione
del risarcimento. La Corte ha precisato che l'assicurato ha diritto a ottenere
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, anche in assenza di una
contestazione formale da parte dell'assicuratore. Il ritardo non deve essere
necessariamente colpevole per generare una responsabilità risarcitoria, ma è
sufficiente che non sia stato giustificato.
In questo caso, il Tribunale di Roma ha ribadito che
l'assicurazione che non rispetta i termini di liquidazione del risarcimento,
previsti dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, è tenuta a
risarcire i danni derivanti dal ritardo. Il giudice ha condannato
l'assicurazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione,
sottolineando che tali obblighi decorrono dal termine di legge previsto per la
formulazione dell'offerta di risarcimento, anche in caso di documentazione
completa tardivamente inviata dall'assicurato.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy