Sentenza giudiziaria:
Il TAR, in totale accoglimento delle tesi della difesa, chiarisce che l’onere di ostensione della documentazione richiesta è da intendersi correttamente assolto qualora, come nel caso di specie, la stessa sia stata pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
In sede di giudizio la difesa dell'Amministrazione ha allegato i links attraverso cui risalire agli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, mentre la ricorrente non ha precisato per quale parte ed in relazione a quali documenti non oggetto di pubblicazione si radicherebbe il suo interesse.
Per tali ragioni il ricorso è stato respinto poiché infondato.