Caso legale:
Già in primo grado, il Comune di Lentella aveva puntualmente rappresentato come - tra l’altro - la costruzione del mega-impianto eolico (cento metri di torre, per quasi ottanta metri di diametro della pala) avrebbe avuto un impatto devastante, sia in termini ambientali (distruggendo un sito delicatissimo, dedicato proprio alla protezione degli uccelli), che di pubblica incolumità (l’area individuata dalle società ricorrenti, infatti, si trova in un’area di dissesto idrogeologico) che, infine, di valorizzazione del territorio (il mega-impianto, che non avrebbe portato giovamento alcuno alla cittadinanza, si sarebbe risolto nella più classica, irrimediabile deturpazione del paesaggio). In particolare, aveva già osservato il TAR abruzzese in primo grado che “non risultavano efficacemente contestati i rilievi del Comune con particolare riguardo alle misure di tutela necessarie in considerazione della prossimità all’area SIC”. Ulteriore riconoscimento alle tesi dell’Amministrazione era poi provenuta con specifico riferimento ad un altro punto evidenziato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Maurizio Antonini, il quale aveva sin da subito sottolineato come le società ricorrenti non fossero nemmeno in possesso di un valido titolo abilitativo per presentare istanza al Gestore del Servizio Elettrico (GSE) di costruzione dell’impianto.
La tesi del Comune è stata oggi ribadita in toto dal Consiglio di Stato.
La difesa del Comune è stata affidata alle cure dello studio legale dell’avv. Andrea Filippini, noto avvocato amministrativista.
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