Pubblicazione legale:
La sentenza n. 33 del 2 febbraio 2011 è scaturita dai ricorsi in via principale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia che hanno impugnato – singolarmente ovvero congiuntamente – alcune disposizioni (segnatamente gli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 8, 9 comma 1, 11 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13 commi 10, 11 e 12, 19 commi 1 e 2, 20 commi 1 e 2, 27 commi 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e 16) del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (recante Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico).
Al vaglio della Corte è stato dunque sottoposto il decreto legislativo che – emanato a norma dell’art. 25 della L. (di delega) 23 luglio 2009, n. 99 – aveva riattivato l’opzione energetica nuclearista in Italia, successivamente sospesa dalla cd. “moratoria nucleare” stabilita dal Governo stesso in seguito ai tragici eventi di Fukushima in Giappone ed infine definitivamente cassata dal positivo esito del recente referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.
Fonte: Link all'articolo