Sentenza giudiziaria:
Il TAR rammenta che, per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi. La giurisprudenza, richiamata dalla difesa comunale, e posta alla base della stessa decisione del TAR Abruzzo, ha infatti da tempo precisato che la competenza tecnica che deve essere posseduta dai membri della Commissione giudicatrice non debba essere desunta da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da incarichi svolti e attività espletate: talché, la qualifica di “esperto”, richiesta dall’art. 77, c. 1 non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea.