Avvocato Andrea Galli a Sperlonga

Andrea Galli

Esperto in sovraindebitamento e gestione posizioni debitorie


Informazioni generali

Mi chiamo Andrea Galli, mi occupo principalmente di sovrainditamento e gestione di posizione debitorie sia di privati che di aziende. Prediligo soluzioni pratiche e molto spesso "strategiche" in linea con gli obiettivi dei miei assistiti.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Sono specializzato nella gestione delle problematiche debitorie con banche e finanziarie ricercando, ove possibile, soluzioni di tipo negoziale. Spesso faccio ricorso alla procedura di sovraindebitamento, in particolar modo quando le posizioni debitorie sono varie ed importanti.


Altre categorie:

Diritto civile, Recupero crediti, Diritto tributario, Tutela del consumatore, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Corso Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - 10/2016

Corso abilitante alla figura di OCC o gestore della crisi da sovraindebitamento

Pubblicazione legale

L’esdebitazione nelle procedure di sovraindebitamento

Pubblicato su IUSTLAB

Come funziona l’esdebitazione nelle procedure di sovraindebitamento: i termini entro i quali è possibile usufruire di una normativa che tutela i soggetti sovraindebitati. Contrarre debiti è una circostanza che può interessare chiunque, dalle piccole e medie imprese fino al semplice cittadino. Le spese difatti possono essere molteplici, il più delle volte superiori rispetto alle reali capacità di esborso presenti al momento. Stiamo parlando di pagamenti effettuati non per un semplice capriccio, ma al fine di soddisfare bisogni come l’affitto dell’immobile da parte di un privato o l’acquisto delle attrezzature per garantire il prosieguo di un’attività lavorativa. Tutto ciò in taluni casi può determinare una condizione di sovraindebitamento, o meglio, così come dettato dalla L. 3/2012, la persona viene a trovarsi in una situazione di squilibrio tra i debiti contratti ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile. Fortunatamente, con la normativa succitata, e più precisamente con lo strumento dell’esdebitazione è possibile ripulire la propria situazione debitoria. Ma tale strumento come funziona? In che modo va richiesta? Quali requisiti devono essere soddisfatti? Esdebitazione come funziona Come detto, l’esdebitazione rappresenta un’opportunità per i cittadini e gli imprenditori al fine di ottenere il c.d. fresh start ovvero un “nuovo inizio”, lasciandosi alle spalle i debiti non soddisfatti, accedendo di fatto ad una vera e propria “seconda possibilità”. E’ uno strumento che si rivolge a coloro che non possono essere sottoposti ad altre procedure concorsuali (fallimentari), e che allo steso tempo si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè un contesto caratterizzato da una netta divergenza riguardante le proprie disponibilità finanziarie in correlazione agli oneri economici presi. Quindi, in altri termini, si può considerare l’esdebitazione come un sistema volto a riabilitare economicamente la persona fortemente indebitata, consentendole appunto di “chiudere” con il passato e ricominciare a vivere dignitosamente. Chi può accedere a tale procedura? Ad avvalersi di questa soluzione possono essere tutti i cittadini consumatori ovvero non soggetti che hanno contratto per scopi estranei ad una attività commerciale, artigiana o professionale svolta, gli imprenditori non fallibili ed i liberi professionisti che abbiano avuto accesso ad una delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla L. 3 del 2012: 1. Accordo di ristrutturazione con i creditori 2. Piano del consumatore 3. Liquidazione patrimoniale Nel primo caso si stabilisce un piano di rientro delle somme dovute, previa omologa dello stesso da parte del giudice e successivo voto favorevole al piano proposto da parte della maggioranza dei creditori (almeno al sessanta per cento della somma dovuta). Il piano del consumatore, invece, è sempre una proposta di ripianamento dei proprio debiti ma questa volta sarà all’organo giudicante che omologherà il piano di rientro, senza l’elemento vincolante del voto del creditore. Infine la liquidazione patrimoniale prevede l’estinzione del debito tramite liquidazione dei propri beni e crediti in possesso. L’esdebitazione, pertanto, può essere ritenuto l’ultimo atto di queste tre procedure, che si consegue automaticamente nel caso di piano del consumatore e accordo con i creditori, mentre deve essere richiesto entro l’anno successivo alla chiusura nel caso della liquidazione. Per capire meglio come funziona l’esdebitazione andiamo ad osservare i requisiti che bisogna possedere per richiederla: prima di tutto devono essere stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura. Inoltre il sovraindebitato, ammesso alla procedura: - non deve aver beneficiato della esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda; - non deve aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; - non deve essere stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 16 L. 3/2012 (aumento e/o diminuzione del passivo, dissimulazione/sottrazione attivo, simulazione attività inesistenti); - deve aver svolto nei quattro anni della durata minima della procedura di liquidazione un’attività produttiva di reddito o comunque deve aver cercato un’occupazione e non deve aver rifiutato senza giustificato motivo proposte di impiego. Al verificarsi di tutte queste condizioni, il giudice, con decreto adottato sul ricorso del debitore e sentiti tutti i creditori non integralmente soddisfatti, dichiara inesigibili, cioè non più dovuti, tutti quei debiti che non sia stati pagati secondo quanto previsto dalla procedura di sovraindebitamento proposta dal debitore. Ottenendo quest’ultimo, quindi la possibilità di un “nuovo inizio”.

Pubblicazione legale

Relazione sul Sovraindebitamento – Convegno Mazara del Vallo

Pubblicato su IUSTLAB

Relazione Sovraindebitamento – Convegno Mazara del Vallo Indubbiamente la legge 3 del 2012, rappresenta una reale soluzione concreta per una infinità di soggetti che non sono più in grado di fare fronte ai debiti contratti verso banche, finanziare, privati, agenzia entrate riscossione e pubblica amministrazione. Infatti, di fronte a dei dati molto allarmanti relativi alla situazione di difficoltà economica di molte famiglie italiane, una legge quale la 3 del 2012, che di recente è stata definita come legge “Salvadebitori”, veramente potrebbe rappresentare un’ottima “via di uscita” dal debito, con la quale il debitore potrebbe ottenere il tanto agognato Fresh Start, cioè l’azzeramento di tutti i debiti e la possibilità di ricominciare da capo, ottenendo nuovamente un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente. La Legge 3/2012, quindi, introduce nel nostro ordinamento una procedura concorsuale per il debitore non soggetto a fallimento. Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, infatti, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento (sia pur con grande ritardo, si è messa in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, che già da molto tempo erano (sono) provvisti di una normativa volta alla gestione dell’insolvenza del debitore civile) un meccanismo di estinzione delle obbligazioni di tutti quei soggetti sovraindebitati che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare (i c.d. soggetti “non fallibili”). Tutti i soggetti sovraindebitati, che prima dell’introduzione di questa legge erano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori (come ad es la liquidazione forzosa del patrimonio del debitore), possono, quindi, proporre ai loro creditori, sotto la vigilanza e il controllo dell’autorità giudiziaria e con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei propri debiti. Da un punto di vista normativo c’è sempre stato un certo squilibrio tra l’imprenditore commerciale, che ha sempre avuto a disposizione strumenti tali da consentirgli di liberarsi delle obbligazioni non soddisfatte (per es. mediante una proposta di concordato preventivo o di concordato fallimentare), e le persone fisiche private (il debitore civile) che invece avevano una responsabilità patrimoniale potenzialmente perpetua, in quanto erano tenute a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri, in virtù della norma di carattere generale costituita dall’art. 2740 c.c. Il rischio per il debitore civile, quindi, era sempre stato quello di trovarsi a dover convivere per gran parte della propria esistenza con il peso insopportabile, a volte insostenibile, dell’indebitamento senza riuscire a reimmettersi nel circuito economico. Condizioni di ammissibilità La Legge 3 del 2012, ha previsto due condizioni di ammissibilità (oggettiva e soggettiva) ed una serie di condizioni ostative Presupposto oggettivo Vi deve essere il “sovraindebitamento” cioè “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. E’ richiesto quindi un requisito di carattere oggettivo, cioè il debitore si deve trovare in stato di sovraindebitamento. Il legislatore non usa termini già utilizzati nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo (stato d’ insolvenza e stato di crisi), ma introduce un nuovo termine, il “sovraindebitamento ”, che definisce come quella “ situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ”. Quindi, secondo quanto dispone la norma, il perdurante squilibrio può avere due manifestazioni, entrambe idonee singolarmente a fungere da presupposto per l’apertura di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: 1) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ossia la situazione di “crisi” ; 2) la definitiva incapacità di adempier le regolarmente, ossia lo “stato d’insolvenza”. Mentre la definitiva incapacità è in pratica equivalente alla corrispondente locuzione usata per definire lo stato d’insolvenza dell’imprenditore fallibile, la rilevante difficoltà evoca una situazione di dissesto grave, ma ancora suscettibile di essere sanata. In questo senso, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto considerare quale presupposto oggettivo anche la situazione di difficoltà riconducibile a quella della crisi che precede l’insolvenza. Dunque, potrebbe esserci spazio per un’ipotesi di sovraindebitamento reversibile nel caso in cui, non essendoci ancora l’insolvenza definitiva, un tempestivo intervento di ristrutturazione del debito del sovraindebitato può consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, come si è detto, tale squilibrio deve essere perdurante e non momentaneo e, per quantificarlo, devono essere contrapposte due masse di valori: la sommatoria delle obbligazioni assunte e la sommatoria dei valori patrimoniali prontamente liquidabili. Ne consegue che le situazioni di sovraindebitamento momentanee non possono essere superate attraverso la procedura in oggetto, poiché la situazione debitoria non ha la caratteristica prevista dalla norma. Invece, l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte è caratterizzata dalla irreversibilità, che la rende dunque una situazione definitiva. Definitiva incapacità = stato di insolvenza dell’imprenditore Rilevante difficoltà: situazione di dissesto grave ma ancora sanabile. Presupposto soggettivo Possono ricorrervi persone fisiche, consumatori (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), società, enti, che: * non svolgono attività d’impresa; * sono professionisti, società di professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi; * sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall.; * sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.); * sono imprenditori agricoli; * sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni. Condizioni ostative Non possono accedere al queste procedure: * chi è soggetto a procedure fallimentari, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa; * chi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; * il debitore che ha determinato, per causa a se imputabile, l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo coi creditori; * aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La procedura è attivabile solo a iniziativa del debitore stesso

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