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Accolto appello in materia di servitù di veduta. Respinta la richiesta degli attori far chiudere le vedute dei convenuti.

Sentenza Corte d'Appello de L'Aquila n.820 del 4 settembre 2013




Sentenza giudiziaria: I miei assistiti erano stati citati in giudizio dal loro vicino che invocando la violazione delle distanze legali, chiedeva la riduzione in pristino e la chiusura delle vedute aperte sul suo fondo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ne scaturiva il giudizio di appello con cui la sentenza di primo grado veniva riformata. La Corte d’Appello rilevando che i convenuti (i miei assistiti) avevano eccepito l’acquisto per usucapione della servitù di veduta e che in seguito a tale eccezione gli attori non avevano modificato la domanda originaria, accogliendo la tesi difensiva, ha riformato la sentenza ritenendo che gli attori avrebbero dovuto modificare la domanda originaria di negatoria servitutis in azione di aggravio delle servitù per le vedute ulteriori rispetto a quelle esistenti e che pertanto sul punto la sentenza era stata pronunciata in violazione del principio della domanda di cui l’art.112 del c.p.c. ovvero della corrispondenza tra il chiesto e giudicato.



Pubblicato da:


Andrea Granata

Avvocato civilista ed amministrativista