Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

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Antiriciclaggio - Banca. Decadenza termine art.14 L.689/81. Sent. Trib. 2124/2017

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma oggetto della presente disamina, il Ministero notificava ordinanza ingiunzione per violazione circa l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, nei confronti di un addetto di filiale in solido con la banca della quale era alle dipendenze all'epoca dei fatti. I ricorrenti si costituivano eccependo la tardività della notifica del processo verbale di constatazione, in violazione dell'art. 14 L.689/81 (che prevede che la notifica del PVC da parte degli operanti debba avvenire entro 90 giorni dall'accertamento della violazione) e la conseguente nullità del relativo decreto sanzionatorio.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione sulla base delle seguenti motivazioni.





La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una interpretazione del dies a quo di decorrenza del termine che tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione.
Il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di cui all'art. 14 L.689/81 per la notifica degli estremi della violazione, qualora questa non sia stata contestata "immediatamente", non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma va ricercato nel momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili per la verifica dell'esistenza della violazione segnalata.
L'inizio del periodo di 90 giorni dal quale decorrerebbe il termine per la notifica dell'infrazione va quindi individuato tenendo in considerazione di quale sia il tempo minimo ragionevolmente necessario per acquisire gli elementi fondamentali della violazione (Cass. Sez. Un. n. 5395/2007).
La sentenza precisa che la norma prevista dall'art.14 L.689/81 ha la funzione di consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa, anche in sede giudiziale, da parte dell'interessato: possibilità che potrebbero risultare menomate dopo un lasso di tempo eccessivo. Devo rilevare, tuttavia, che tale previsione, seppur valida, a mio parere mal si concilia con le disposizioni del d.lgs. 231/2007, normativa speciale, che concede un arco temporale di ben due anni (a partire dalla ricezione del p.v.c.) all'autorità amministrativa per notificare l'ordinanza ingiunzione; unicamente questa, infatti, contiene le reali motivazioni della violazione sanzionata e può per tale ragione essere impugnata, ma per questa attività viene concesso solo il termine di 30 giorni, esiguo rispetto alla procedura nel suo complesso.
L"art.14 L.689/81, in ogni caso, è posto a tutela del soggetto che subisce la contestazio­ne, non lasciandolo eccessivamente esposto ad eventuali, ingiustificati, ritardi dell'azione amministrativa, per disfunzioni burocratiche o per artificiosa protrazione nello svolgimento dei compiti ad essa affidati.
Nel caso in esame risultava, dai documenti agli atti, che la Gdf aveva avviato un'indagine di natura penale nei confronti del cliente della banca, in materia di frode collegata all'evasione IVA ed aveva acquisito documenti bancari dai quali erano emerse anomale movimentazioni dei conti.
Le indagini, successivamente, erano proseguite su autorizzazione del PM e i militari avevano assunto ulteriori informazioni dal dirigente dell'istituto di credito.
Dai documenti prodotti, il Giudice ha dedotto che dovevano, tempo prima, essere già stati compiutamente esaminati tutti i dati relativi al carattere sospetto delle operazioni e che, pertanto, all'atto della notifica del p.v.c. fosse ormai abbondantemente decorso il termine dei 90 giorni. A rafforzare tale tesi, il Giudice precisa che dalle informazioni assunte mesi dopo dagli operanti, non sarebbero emersi elementi fondamentali per ritenere che solo dopo quell'atto istruttorio fosse stato possibile accertare la violazione.
In analoga controversia, la CdA della capitale ha avuto modo di affermare che  "l'accertamento dei presupposti della violazione ... è avvenuto sin dal momento della compiuta analisi dei conti bancari, tant'è che sulla base di questa sono stati richiesti i nominati dei direttori di filiale interessati dalla movimentazione verificata. Ed allora, una volta che la banca ha comunicato i nominativi, potevano dirsi definitivamente acquisiti tutti gli elementi inerenti l'illecito amministrativo in contestazione" (CdA Roma, sent. 5170/13).
Per giustificare il ritardo, il Ministero eccepiva la necessità, per il procedere degli operanti, di poter disporre del "nulla osta" per l'utilizzo ai fini amministrativi dei dati acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, prevista per gli accertamenti tributari sia dall'art. 33 del D.P.R. 600/73 che dall'art. 63 D.P.R. n. 633/72, norme in base alle quali la Gdf, previa autorizzazione dell'autorità giudizia, utilizza documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. L'estensione di tali poteri nel settore in esame è data dall'art. 8 c.4 d.lgs. n. 231/2007 in base al quale, ai fini dei necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette, sono esercitati i poteri previsti dalla normativa valutaria. Si tratta di poteri eccezionali, non concessi per l'accertamento di tutti gli altri illeciti amministrativi in materie diverse da quella valutaria, grazie al quale la Gdf utilizza direttamente a fini fiscali o valutari gli atti di indagine, previo nulla osta del P.M.
Ai fini della individuazione del dies a quo previsto dall'art. 14 c.3 L.689/81, il Ministero riteneva applicabile la giurisprudenza secondo cui, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini decorrono dalla data della ricezione di questi.
Il Tribunale rileva che non sempre l'autorità amministrativa deve attendere un provvedimento formale di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, essendo ben possibile invece, come nel caso in trattazione, che la violazione amministrativa sia già stata accertata dalla Gdf nell'esercizio contemporaneo dei poteri amministrativi e delle funzioni di polizia giudiziaria; a prova di ciò, il Ministero non aveva dato evidenza della presunta autorizzazione che a, suo parere, avrebbe dovuto essere stata concessa dall'autorità giudiziaria, perché in questi casi manca un tal tipo di provvedimento; il Ministero tenta di farlo coincidere con il "nulla osta" che tuttavia può intervenire anche nel corso delle indagini.
Prosegue il Giudice: "Quanto alla esigenza di tutela del segreto di indagine, essa appare adeguatamente tutelata dalla previsione del nulla osta, ma tale provvedimento della autorità giudiziaria non può costituire per definizione il dies a quo per il decorso dei 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/81, in assenza di una formale previsione di legge, e considerato l'effetto potenziale e paradossale di poter procrastinare senza limiti la decorrenza del termine scegliendo il momento in cui richiedere il nulla osta".
"In realtà si ritiene che fosse onere della Gdf attivarsi in tempo utile per ottenere il nulla osta senza decorrere nelle decadenze di legge'.
Il Giudice, nell'accogliere il ricorso, precisa infine che "da un esame complessivo degli atti di causa si evince che tutti gli elementi utili per la contestazione erano già stati acquisiti almeno sei mesi prima che fosse rilasciato il nulla osta, né sono emersi elementi ostativi ad una tempestiva contestazione".


Avv. Andrea Iaretti - Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa ANTIRICICLAGGIO: MEMORIE difensive al MEF, RICORSI avanti Trib. Roma. Tramite e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato; ove lo ritenessi di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente e, in seguito, ti farò sapere se posso aiutarti, quali vantaggi potresti trarre dalla mia consulenza ed i relativi costi. Opero in tutta Italia.




Andrea Iaretti

Esperienza


Diritto commerciale e societario

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Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Altre categorie:

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Referenze

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Consulenti del lavoro - Adeguata verifica della clientela. Sent. Trib. 16095/2022.

Pubblicato su IUSTLAB

In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un'interessante interpretazione di quando sia necessario effettuare l'adeguata verifica negli studi dei consulenti del lavoro. Lo studio era stato sanzionato ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n.231/2007, per violazione circa l'omessa adeguata verifica della clientela cui forniva "consulenza" non meglio precisata in fattura. Il ricorrente eccepiva di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l'attività, nei fatti, era di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di trasmissione di buste paga e in ogni caso il cui valore era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'insorgere del relativo obbligo. L'opposizione veniva rigettata. Il Tribunale precisava che l’art. 17, primo comma, d.lgs. n.231 del 21.11.2007 prevede che “I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, dunque anche questi ultimi sono destinatari della normativa sull’antiriciclaggio. È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tuttavia l'opposizione non ha potuto trovare accoglimento in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio (primo indicatore cui generalmente i militari fanno riferimento), ne rilevarono talune inerenti a compensi per "consulenza aziendale" attività, questa, la quale non può rientrare nelle funzioni indicate dall’art. 2, 1° comma, L.12/79. Secondo il Tribunale non rilevava l’importo delle operazioni, anche di modesto valore, ma la circostanza che trattavasi di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs. n. 231/07, né l’opponente avesse fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente la sola visura camerale. La prestazione di "consulenza" non meglio specificata in fattura obbliga, pertanto, anche i consulenti del lavoro ad effettuare l'adeguata verifica della clientela; a maggior ragione quando le prestazioni svolte da suddetti professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando nelle attività cui sono generalmente deputati di commercialisti.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Commercialista - Importanza delle dichiarazioni rilasciate nel P.V.C. Sent. Trib. 14078/2022.

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Con una pronuncia recente il Tribunale di Roma si è espresso su ricorso di un commercialista sanzionato ai sensi dell'art.56 comma 1 d.lgs.231/2007 per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica relativamente alla clientela di studio ed in particolare sulla mancata esibizione del documento di identità di un cliente. La Guardia di Finanza eseguì presso il professionista in questione un controllo finalizzato alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio limitatamente agli ultimi sei mesi precedenti l'accesso. Il commercialista eccepiva che durante la verifica non era stato instaurato alcun contraddittorio sulla mancata acquisizione e/o esibizione dei documenti di identità di alcuni clienti che gli era contestata, così che non gli era stato possibile dimostrare l'osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela. Nel merito della contestazione, afferma di avere organizzato la procedura di adeguata verifica della clientela con opportune registrazioni, annotazio­ni e scansione dei relativi documenti contestualmente al conferimento dell'incarico professionale. Precisava, i noltre, che la conoscenza era assicurata anche dai rapporti pluriennali che con essi aveva intrattenuto. Il Tribunale respingeva l'opposizione, in quanto l' omessa instaurazione del contraddittorio durante lo svolgimento della verifi­ca, ancorché dedotta in fatto, non costitui' motivo di alcuna doglianza dell'oppo­sizione. Inoltre, essa fu comunque smentita dal verbale di contestazione emesso dalla Guardia di finanza, sul punto assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che nel PVC diede conto della richiesta rivolta dagli stessi operanti rivolta al professionista durante la re­dazione del verbale, di spiegare per quali motivi non fossero presenti documenti aggiornati, nonché della risposta del commercialista del seguente testuale tenore "prendo atto atto di quanto esposto nel presente P.V.C. e mi riservo di controllare se i documenti possono essere stati scansionati, non ho altro da aggiungere ". Il Tribunale evidezia che, secondo le argomentazione del ricorrente, l'adempimento dell'obbligo verrebbe rimesso alle valutazioni soggettive dello stesso soggetto obbligato e sulle ca­ratteristiche della conoscenza del cliente, finendo così per svuotare di senso la norma, che ha invece carattere cogente ed è fondata sulla ratio di anticipare la tutela dell'ordinamento dal fenomeno del riciclaggio, cogliendo i possibili segnali di even­tuali condotte che lo denotino. Non valgono ad escludere la responsabilità del ricorrente né la produzione nel ricorso di opposizione del documento di identità del cliente, in quanto la documentazione conservata doveva essere prontamente reperibile. La sentenza evidenzia l'importanza delle dichiarazioni rese durante la redazione del PVC, che fanno prova spesso contro il soggetto ispezionato; questi, in quanto colti di sorpresa, spesso sono indotti a rilasciare dichiarazioni difficilmente contestabili nel successivo giudizio.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Dottore Commercialista - Decadenza e prescrizione. Sent. CdA 8319/2021

Pubblicato su IUSTLAB

Con una importante recente sentenza, la n.8319/2021, la Corte d'appello di Roma ha acconto in pieno le ragioni di un commercialista pesantemente sanzionato dal MEF per mancata segnalazione operazioni sospette. Senza entrare nel merito della vicenda, qui interessa porre accento sulla dirimente peculiarità colta dalla CdA, posta a fondamento della decisione. Il primo giudice aveva respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, ritenne che le operazioni non segnalate fossero oggettivamente sospette per l'ingente movimentazione di denaro. Il Tribunale della capitale, tuttavia, ritenne di ridimensionare notevolmente le pretese del Ministero, riqualificando la violazione e stabilendo la sanzione di 3.000,00 euro come previsto dall'art.58 c.1 d.lgs. 231/2007, al posto di quella prevista dal comma secondo dello stesso articolo. Il Ministero proponeva allora appello, domandando l'applicazione del massimo della sanzione pari a 300.000,00 euro; questo in quanto contestava l'elevato grado di responsabilità del presunto colpevole e l'ingente mole dei valori movimentati che confermavano, nel complesso, la gravità della violazione, la quale, pertanto, avrebbe meritato il massimo della sanzione. L'appellato ne ha di conseguenza richiesto il rigetto nel merito per le motivazioni già espresse in primo grado e in via subordinata, con appello incidentale, ha domandato la riforma della sentenza in senso a sé completamente favorevole, ossia la correzione della stessa con annullamento in toto dell’opposto decreto, con condanna del Ministero alle spese relative ai due gradi di giudizio. Il caso è di particolare interesse in quanto si occupa dell'intervenuta decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione motivo, talvolta, foriero di possibili soddisfazioni da parte dei soggetti sanzionati. Il professionista sosteneva che l'accertamento della violazione si fosse perfezionato dalla data della sua escussione a sommarie informazioni e di acquisizione documentale presso il suo studio, od al più nel momento, successivo, nel quale venne acquisita altra documentazione sempre presso il suo studio professionale o, in ultima ipotesi, dalla data di autorizzazione dell'A.G. all'utilizzo a fini amministrativi dei dati e documenti in tal modo acquisiti. Tutti elementi dai quali emergevano con chiarezza le contestazioni poi formalmente mosse al professionista nel processo verbale di contestazione della Guardia di finanza, notificato solo oltre il termine decadenziale di legge di giorni novanta, previsto dall'art.14 L.689/81. Dirimente il fatto che tutti gli accertamenti svolti in epoca successiva riguardarono fatti del tutto diversi da quelli poi a lui contestati. Pertanto, la CdA ha ritenuto che le "verifiche successive non potevano in alcun modo essere qualificate come prodromiche alla contestazione mossa al professionista, avendo avuto ad oggetto fatti e comportamenti diversi dalle condotte illecite ascritte a quest'ultimo, che la controparte ha tentato surrettiziamente di introdurre". "Tutte le successive attività d'indagine ed accertamento concernevano fatti differenti dall'omessa segnalazione delle operazioni sospette ad opera del commercialista". Se è vero che l'obbligo di segnalazione è svincolato dalla consapevolezza dell'illecito ma è connesso al solo sospetto secondo la normale diligenza professionale e a specifici indici, è anche vero che all'accertamento dell'illecito da segnalare sono estranee le attività, avvenute successivamente (oltre il termine dei 90 gg), volte alla repressione di illeciti penali ascrivibili ai soggetti la cui operatività, di per sé, doveva ingenerare quel sospetto e quindi far scattare l'obbligo della segnalazione. La Corte rileva che non era necessaria l'acquisizione di ulteriori atti per avere una visione più completa delle condotte oggetto di contestazione. Il termine di 90 giorni decorreva dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo della documentazione già acquisita ai fini del procedimento amministrativo sanzionatorio, è da quella data che andava fatto decorrere il termine di decadenza di 90 giorni, in assenza dell’allegazione di ulteriori attività di accertamento rivolte allo specifico illecito amministrativo dell’omessa segnalazione delle operazioni sospette. Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, viene meno ogni esigenza di segretezza degli atti, quindi pienamente spendibili per la repressione dell’illecito accertato. Per tali motivi, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, la CdA dapprima accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il decreto del Ministero, poi condanna lo stesso al risarcimento delle spese dei due gradi di giudizio.

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