Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio - Money Transfer - Sent. Trib. n. 6041/2018

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nel contenzioso in analisi, conclusosi con sentenza del Tribunale della capitale nell'anno 2018, soggetto coinvolto era un'impresa esercente l'attività di money transfer, pesantemente sanzionata dal Ministero in solido con il suo legale rappresentante (anche responsabile dell’assolvimento degli obblighi inerenti alla segnalazione di operazioni sospette), per non avere segnalato tempestivamente movimentazioni finanziarie in violazione della normativa antiriciclaggio.
Nel dettaglio, l'impresa svolgeva attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare prestazioni di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi dall’Italia verso Cina e Filippine.
All’esito delle verifiche condotte dalla GdF era stato constatato che nel periodo di tempo oggetto di verifica un cospicuo numero di clienti avevano disposto trasferimenti di denaro all’estero che, seppure di importi considerati singolarmente inferiori al limite   di legge previsto all’epoca degli eventi, erano di ammontare complessivo rilevante in relazione all’intervallo di tempo in cui  avvennero, tali da dover far sorgere dubbi circa la provenienza delle somme, soprattutto in assenza di informazioni sul profilo economico dei clienti.

Nel merito, il soggetto sanzionato si difese eccependo che l'assenza di notizie circa il profilo economico patrimoniale dei clienti era giustificata in quanto, essendo le operazioni occasionali, si era in assenza di elementi idonei a giustificare l'anomalia delle operazioni.
Il Tribunale, nella decisione, premetteva che gli indici di anomalia delle operazioni sono ricavati dal c.d. Decalogo emanato dalla Banca d’Italia. Nella parte di questo dedicata alle misure organizzative ed alla conoscenza della clientela, si afferma che gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.  Gli intermediari “non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate. Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione …”. Sempre nel Decalogo, nella parte introduttiva alla elencazione degli indici di anomalia, è previsto che “Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione (qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti) deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità”.

Il ricorrente, in allegato al ricorso, produceva un campione di scheda identificativa del cliente da cui si poteva comprendere che in modo succinto veniva indicata la professione svolta, i dati anagrafici ed il loro il codice fiscale.

Erano stati escussi altresì testi, prova non usuale in questo tipo di procedimenti, ma rivelatasi poi determinate. A testimonianza di come fosse valutata la consistenza economico-finanziaria dei clienti, l'addetta al ricevimento della clientela riferì di utilizzare un database che consentiva di non accettare transazioni che in un determinato periodo superassero un certo ammontare e che, qualora si verificava tale ipotesi,  avvisava il responsabile antiriciclaggio dell’ufficio che, in tal caso, effettuava indagini personali sui soggetti e le eventuali attività commerciali dove gli stessi operavano, prima di autorizzare l'operazione.

Il teste, precisava altresì che i clienti del posto erano spesso commercianti, promanazione di attività aventi sede in Asia; il danaro inviato era utilizzato, pertanto, allo scopo di pagare i fornitori.
Entrambi i testi hanno riferivano che veniva richiesta l’esibizione del documento di identità in originale. Anche la teste escussa in qualità di cliente ha confermato che le veniva richiesto di esibire in originale il documento di identità e il codice fiscale.

A parere del Ministero, l'assenza di informazioni approfondite avrebbe dovuto far ritenere i clienti come occasionali, con la conseguente necessità di considerare sufficienti, ai fini dell’obbligo di segnalazione che invece non vi erano state, gli indicatori di anomalie oggettive, come la frequenza e importo dei trasferimenti.

Secondo il Giudice, la peculiarità della vicenda attiene al fatto che effettivamente per molti clienti le informazioni ottenute sul profilo economico finanziario consistevano unicamente nella dichiarazione sulla professione svolta, ma per questo non poteva essere preteso che gli intermediari dovessero farsi carico di ulteriori accertamenti, così come stabilisce anche il Decalogo emanato dalla Banca d’Italia.

Appariva quindi eccessivo, al Giudice, ritenere che tutti i clienti del servizio di money transfer fossero da considerare clienti occasionali solo perché non erano documentate informazioni dettagliate sul loro profilo economico, a causa delle modalità di operatività del servizio. Poteva ritenersi sufficiente l'approfondimento della conoscenza della clientela mediate la verifica dell'esistenza delle relative attività commerciali, come emerso nel corso del giudizio.

Per tale motivo, l'opposizione meritava accoglimento con annullamento del relativo decreto sanzionatorio


Avv. Andrea Iaretti - Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa ANTIRICICLAGGIO: MEMORIE difensive al MEF, RICORSI avanti Trib. Roma. Tramite e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato; ove lo ritenessi di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente e, in seguito, ti farò sapere se posso aiutarti, quali vantaggi potresti trarre dalla mia consulenza ed i relativi costi. Opero in tutta Italia.




Andrea Iaretti

Esperienza


Diritto del lavoro

Difesa giudiziale nel contenzioso relativo a sanzioni irrogate a datori di lavoro da enti previdenziali. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), e DURC di congruità. Conteggi delle differenze retributive lavoratori dipendenti.


Previdenza

Riqualificazione "collaborazioni" di lavoro non "genuine" in rapporto di lavoro "dipendente", con tutti i notevoli vantaggi conseguenti: co.co.co., partita iva, occasionale, ecc. ecc. a lavoro subordinato, spesso celato in modo approssimativo e non corrispondente alla realtà. Avendo analizzato svariati rapporti di lavoro con tutte le formule contrattuali, sono nella facoltà di comprenderne le peculiarità e le eventuali anomalie. Ho trattato con soddisfazione tali contenziosi, prediligendo la trattativa stragiudiziale, in questi casi più rapida e non meno soddisfacente di quella giudiziale.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Altre categorie:

Risarcimento danni, Eredità e successioni, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Diritto assicurativo, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica.


Referenze

Titolo professionale

Dottore commercialista

LIUC - 1/2000

Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Dottore commercialista- irregolarità nella tenuta della contabilità - segnalazione operazione sospetta. Sent. Trib. 20416/2018.

Pubblicato su IUSTLAB

Il Tribunale della capitale si è espresso con Sent. 20416/2018 nei confronti di un decreto sanzionatorio emesso nei confronti di un Dottore commercialista, sanzionato per omessa segnalazione di operazione sospetta. L'accertamento, eseguito come al solito per questa categoria di professionisti dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria (attivato dall’UIF) presso il suo studio, era finalizzato alla verifica della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti sanciti dal d.lgs. 231/2007, in modo particolare nello svolgimento del servizio di tenuta delle scritture contabili ad aziende della sua zona, tra le quali ne era stata individuata una in modo specifico, da probabili indagini svolte in precedenza dai militari. L'analisi della documentazione contabile di tale società evidenziava che il professionista, nell'espletare il suo servizio relativo alla tenuta dei libri contabili, con conseguente registrazione sugli stessi degli accadimenti aziendali, contabilizzava nel conto di mastro denominato "cassa", tra l’altro, una serie di operazioni che gli operanti giudicavano palesemente anomale rispetto ad una corretta e usuale contabilità. In modo particolare gli operanti verbalizzavano che, ovviamente, non era nella natura del conto "cassa" registrare saldi negativi, mentre nel caso in disamina esso esponeva saldi negativi persistenti nel tempo e di importo rilevante. Inoltre, erano contabilizzati ingenti incassi da clienti e pagamenti di fornitori tutti concentrati nelle stesse date. In altro periodo di osservazione, il conto incassi presentava contabilizzazioni giornaliere con una notevole, anomala, media di registrazioni per pagina di giornale. Erano presenti altresì operazioni riferibili ai medesimi interlocutori, annotate in pari data e con modalità la cui evidenza era quella di voler occultare pagamenti in denaro contante di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio. Il professionista giustificava le anomalie in quanto dovute a giroconti tra le partite di cassa e banca; giustificava inoltre la superficialità del suo operato con il fatto che il cliente si era dimostrato spesso restio a fornire la documentazione necessaria alle registrazioni contabili, e proprio per tale motivo era stato costretto ad inviare diversi, documentati, solleciti scritti. I militari, ritenendo la vicenda meritevole di SOS, procedevano alla contestazione di tale infrazione nel PVC, al quale faceva ovviamente seguito il relativo decreto sanzionatorio emesso dal Ministero. Nel successivo ricorso, il commercialista sollevò una serie di eccezioni, in sintesi: intervenuta prescrizione (non oggetto della presente analisi, in quanto poi eccezione non accolta dal Tribunale); errata applicazione di norme, infondatezza delle contestazioni ed indeterminatezza delle stesse in ordine alla presunta violazione dell’obbligo di SOS; esistenza di vizi del provvedimento sanzionatorio; il ricorso proseguiva con l'eccezione che la formulazione del decreto ministeriale si limitava a ripetere le contestazioni della Guardia di finanza che non coglievano nel segno, non evidenziando in modo sufficiente le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto sospettare il sussistere di quale si volesse fenomeno di riciclaggio, limitandosi a riportare in modo acritico e generico la presunta mera ricorrenza di taluni indicatori di anomalia, di per sé non sufficienti per individuare e segnalare operazioni presunte sospette. Il Tribunale coglieva l’essenza della questione nel fatto che le annotazioni contabili, seppure non eseguite con precisione ma alquanto superficialmente, non potevano qualificare come "operatività sospetta” quella della quale il commercialista aveva l’incarico di elaborazione; i militari avrebbero preteso di fornire una motivazione priva di logica: la supposta giustificazione del sospetto in seguito a contabilità non tenuta a regola d’arte, diventava essa stessa operazione sospetta di riciclaggio; prendeva quindi sostanza, a parere del Giudice, l’impossibilità di comprendere il nesso di causalità esistente tra ciò che doveva venire segnalato e i motivi per cui tali accadimenti sarebbero dovuti essere stati segnalati; l’insussistenza dei “motivi ragionevoli per sospettare”, in quanto una tenuta non regolare della contabilità non poteva generare il sospetto di fenomeni di riciclaggio, ma solo l'esistenza di illeciti amministrativi non concernenti la normativa antiriciclaggio. Il riferimento dei militari, effettivamente, per sostanziare l'asserita omessa segnalazione, faceva esclusivo riferimento a irregolari "annotazioni contabili" e non all’operazione o alle operazioni eventualmente oggetto della prestazione professionale ritenute sospette (queste, si, che avrebbero dovuto essere oggetto dell’obbligo di adeguata verifica da parte del professionista). Le registrazioni, più o meno corrette, erano “rappresentazioni” in un linguaggio economico aziendale dei flussi economici e finanziari dell’azienda. Il Tribunale non condivise la tesi dell'opposizione ministeriale, in quanto il carattere ampio della formulazione della norma impone di ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere l'obbligo di effettuare la SOS all’unica condizione che i destinatari del precetto siano venuti a conoscenza dell’operazione in virtù del proprio lavoro, senza precisare e distinguere se le operazioni sospette siano quelle che essi hanno cooperato a porre in essere (o abbiano posto in essere direttamente per conto del cliente) da quelle in cui essi siano comunque venuti a conoscenza in conseguenza dell’espletamento del loro mandato. Il commercialista ha l’obbligo di segnalare operazioni sospette a prescindere da ogni indagine circa l’effettiva consistenza dei sospetti. Il Tribunale, in definitiva, nell’esercizio del suo potere discrezionale collegato alla scelta dalla sanzione tra minimo e massimo, dedotto: 1- considerando la ridotta offensività della condotta connessa alla contestata omissione dalla SOS, la cui eventuale necessità sarebbe stata identificabile ove le scritture contabili fossero state tenute correttamente; 2- la non provata partecipazione psichica del professionista; 3- il mancato emergere di contestazioni criminose di riciclaggio anche nei confronti del cliente; In parziale accoglimento del ricorso, ha ritenuto di ridimensionare la sanzione originariamente applicata dal Ministero.

Titolo professionale

Amministratore giudiziario - Consulente tecnico del giudice - CTU e CTP - REVISORE LEGALE

Ministero della giustizia - Tribunale - MEF - 9/2016

Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Dal 2000 svolgo inoltre attività di CTU e CTP, sezione civile e penale, categoria contabile.

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