Pubblicazione legale:
Nel contenzioso in analisi,
conclusosi con sentenza del Tribunale della capitale nell'anno 2018, soggetto
coinvolto era un'impresa esercente l'attività di money transfer, pesantemente
sanzionata dal Ministero in solido con il suo legale rappresentante (anche
responsabile dell’assolvimento degli obblighi inerenti alla segnalazione di
operazioni sospette), per non avere segnalato tempestivamente movimentazioni
finanziarie in violazione della normativa antiriciclaggio.
Nel
dettaglio, l'impresa svolgeva attività di intermediazione finanziaria, ed in
particolare prestazioni di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento fondi dall’Italia verso Cina e Filippine.
All’esito
delle verifiche condotte dalla GdF era stato constatato che nel periodo di
tempo oggetto di verifica un cospicuo numero di clienti avevano disposto
trasferimenti di denaro all’estero che, seppure di importi considerati
singolarmente inferiori al limite di legge previsto all’epoca degli
eventi, erano di ammontare complessivo rilevante in relazione all’intervallo di
tempo in cui avvennero, tali da dover far sorgere dubbi circa la
provenienza delle somme, soprattutto in assenza di informazioni sul profilo
economico dei clienti.
Nel merito, il soggetto sanzionato
si difese eccependo che l'assenza di notizie circa il profilo economico
patrimoniale dei clienti era giustificata in quanto, essendo le operazioni
occasionali, si era in assenza di elementi idonei a giustificare l'anomalia
delle operazioni.
Il
Tribunale, nella decisione, premetteva che gli indici di anomalia delle
operazioni sono ricavati dal c.d. Decalogo emanato dalla Banca d’Italia. Nella
parte di questo dedicata alle misure organizzative ed alla conoscenza della
clientela, si afferma che gli intermediari effettuano l'analisi del grado di
anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che
la pone in essere. Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul
cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la
compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve
essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta
qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.
Gli intermediari “non devono farsi carico di ulteriori attività di
accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate.
Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento
fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione …”.
Sempre nel Decalogo, nella parte introduttiva alla elencazione degli indici di
anomalia, è previsto che “Nel caso di operazioni richieste da utenti
occasionali, la valutazione (qualora le informazioni sulla capacità economica e
l'attività svolta risultino insufficienti) deve concentrarsi soprattutto sulle
caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità”.
Il ricorrente, in allegato al
ricorso, produceva un campione di scheda identificativa del cliente da cui si
poteva comprendere che in modo succinto veniva indicata la professione svolta,
i dati anagrafici ed il loro il codice fiscale.
Erano stati escussi altresì testi,
prova non usuale in questo tipo di procedimenti, ma rivelatasi poi determinate.
A testimonianza di come fosse valutata la consistenza economico-finanziaria dei
clienti, l'addetta al ricevimento della clientela riferì di utilizzare un
database che consentiva di non accettare transazioni che in un determinato
periodo superassero un certo ammontare e che, qualora si verificava tale
ipotesi, avvisava il responsabile antiriciclaggio dell’ufficio che, in
tal caso, effettuava indagini personali sui soggetti e le eventuali attività
commerciali dove gli stessi operavano, prima di autorizzare l'operazione.
Il teste, precisava altresì che i
clienti del posto erano spesso commercianti, promanazione di attività aventi
sede in Asia; il danaro inviato era utilizzato, pertanto, allo scopo di pagare
i fornitori.
Entrambi
i testi hanno riferivano che veniva richiesta l’esibizione del documento di
identità in originale. Anche la teste escussa in qualità di cliente ha
confermato che le veniva richiesto di esibire in originale il documento di
identità e il codice fiscale.
A parere del Ministero, l'assenza di
informazioni approfondite avrebbe dovuto far ritenere i clienti come
occasionali, con la conseguente necessità di considerare sufficienti, ai fini
dell’obbligo di segnalazione che invece non vi erano state, gli indicatori di
anomalie oggettive, come la frequenza e importo dei trasferimenti.
Secondo il Giudice, la peculiarità
della vicenda attiene al fatto che effettivamente per molti clienti le
informazioni ottenute sul profilo economico finanziario consistevano unicamente
nella dichiarazione sulla professione svolta, ma per questo non poteva essere
preteso che gli intermediari dovessero farsi carico di ulteriori accertamenti,
così come stabilisce anche il Decalogo emanato dalla Banca d’Italia.
Appariva quindi eccessivo, al
Giudice, ritenere che tutti i clienti del servizio di money transfer fossero da
considerare clienti occasionali solo perché non erano documentate informazioni
dettagliate sul loro profilo economico, a causa delle modalità di operatività
del servizio. Poteva ritenersi sufficiente l'approfondimento della conoscenza
della clientela mediate la verifica dell'esistenza delle relative attività
commerciali, come emerso nel corso del giudizio.
Per tale motivo, l'opposizione meritava accoglimento con annullamento
del relativo decreto sanzionatorio
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