Pubblicazione legale:
In un'importante sentenza del novembre 2020, la n.16557, il Tribunale della capitale ha annullato il decreto sanzionato emesso dal Ministero a carico di un Notaio, cui era stata comminata una considerevole sanzione per presunta inadempienza degli obblighi di segnalazione operazioni sospette.
La sentenza è di particolare interesse, per la chiarezza con la quale il Giudice si è espresso sui presupposti necessari per ritenere dovuta la segnalazione per operazioni sospette agli uffici competenti.
L‘attività ispettiva del nucleo di polizia tributaria si era concentrata nell‘esame di cinque atti di compravendita immobiliare che avrebbero meritato segnalazione per operazioni sospette ai sensi dell'art.41 d.lgs. n. 231/2007, in quanto presentavano indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16.4.2010; nello specifico, un “prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze". Inoltre, nel contratto preliminare destava sospetto la circostanza che promissaria acquirente fosse una società partecipata al 99% da un ente di diritto anglosassone. Per tale presunta violazione il ministero irrogo' la sanzione massima prevista dall'art.58 c.2 d.lgs. n. 231/2007. Il notaio tentò di giustificare la mancata segnalazione sulla base che tali rogiti gli erano apparsi come dei meri atti di trasferimento interni alla stessa famiglia.
Il notaio si difese inoltre dichiarando di aver effettuato tutte le opportune verifiche senza rinvenire segni di anomalia.
Il Ministero, nell'ingiunzione, rispondeva che in presenza di elementi di anomalìa perfettamente rispondenti agli indicatori posti a presidio della normativa antiriciclaggio, l’omissione della segnalazione non poteva trovare giustificazione nel fatto che quelle operazioni "apparissero" al notaio come mere stipule di trasferimento interne alla stessa famiglia.
Il consistente impianto accusatorio, infine, secondo il Ministero escludeva che fosse possibile accogliersi la richiesta di annullamento del decreto sanzionatorio per insufficienza di prove sulla responsabilità dell’opponente.
Inoltre, la reiterazione, la sistematicità e la gravità dell’omissione contestata impediva la riduzione della sanzione inflitta, estremamente punitiva.
Secondo il Tribunale, prima ancora di individuare ed analizzare quegli indici, occorreva accertarsi se le operazioni a cui erano riferibili costituivano o meno atti di riciclaggio ai sensi dell'art.2 d.lgs.231/2007.
A riguardo, il presupposto dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è che l’operazione da segnalare possa costituire un atto di riciclaggio, che l’art.2 d.lgs. n. 231/2007 individua nelle seguenti azioni, se intenzionalmente commesse: “a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.
Il Tribunale, ancora una volta, pone pertanto l'attenzione sulla fattispecie del reato di riciclaggio, previsto precisamente dalla legge.
L'operazione può sottendere atto di riciclaggio e va perciò segnalata ove se ne ravvisi il sospetto, in quanto sia stata preceduta da un’attività criminosa, dunque di rilevanza penale, dalla quale sia conseguita la disponibilità del bene o del diritto cui l’operazione è riferita.
Ne consegue, a contrario, che ove l’operazione non si connoti per un’illiceità penale presupposta, ma presenti aspetti rilevantie esclusivamente sul piano della validità o efficacia civile non sorge alcun obbligo di segnalazione per il semplice fatto che non c’è alcun (sospetto) atto di riciclaggio da contrastare.
Secondo il Tribunale, il Ministero (o meglio, la GdF) non aveva svolto questa analisi preventiva o non aveva precisato ove stesse il fenomeno di riciclaggio, ma aveva riposto la propria convinzione solo sul fatto che le operazioni “configuravano... un’interposizione fittizia di persona, e cioè una tipica simulazione relativa”, poste in essere da un socio occulto, il cui intento era quello “di sottrarre … i propri beni all’azione dei creditori (ivi compreso l’Erario) in vista anche di imminenti procedure concorsuali …”
I beni oggetto degli atti non avevano provenienza criminosa, ma ricevettero, semmai, una tale destinazione.
Per il Tribunale, pertanto, l‘obbligo di segnalazione per le operazioni in esame non sussisteva, per cui il notaio non commise alcuna infrazione alla normativa antiriciclaggio e la sanzione irrogata era del tutto priva di fondamento e doveva pertanto essere annullata.
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