Pubblicazione legale:
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe ha definitivamente chiarito la vexata quaestio relativa alla validità o meno dei verbali elevati per violazione dell’articolo 186 co.2 C.d.S. nei quali si accerta, a mezzo rilevatori alcolemici, la positività del guidatore all’assunzione di sostanze alcoliche.
La legittimità dei suddetti verbali e, per l’effetto, delle pedisseque sanzioni elevate non potrà, infatti, prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali quali, in particolare, l’attestazione – all’atto del controllo- dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile e corretta calibratura dell’apparecchio (da riportare sul libretto di accompagnamento).
Da ciò deriva, quindi, che il verbale di accertamento dovrà contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.
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