Pubblicazione legale:
La fattispecie in esame ha origine da una pronuncia della Corte d’appello di Bologna[1] che confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca creditrice, dichiarava inefficace, nei confronti di quest’ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai due coniugi.
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