Pubblicazione legale:
La Cassazione Civile, Sezione VI, con l’ordinanza n. 1106 del 18.01.2018 ha ribadito un importante principio di diritto in materia di circolazione stradale, imponendo al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia dopo aver fatto discendere i relativi passeggeri, sino a quando quest’ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo o non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso.
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