È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in epigrafe.
Infatti, è stato ribadito il principio secondo cui sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.
Dovranno, pertanto, ritenersi inutilizzabili i risultati dei prelievi effettuati e che risultino sprovvisti degli obbligatori requisiti informativi di cui sopra.
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